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2008-05-02

Istruzioni per la compilazione del 730 per coloro che svolgono attività sportive


L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato le istruzioni per la compilazione del modello 730 del 2008, relativo ai redditi dell’anno 2007.
Il documento contiene importanti istruzioni per la compilazione del modello 730 per coloro che svolgono attività sportive retribuite in ambito dilettantistico, per i contribuenti che vogliono destinare il cinque per mille della propria I.R.P.E.F. a favore delle associazioni sportive dilettantistiche, nonché per le famiglie che sostengono spese per la pratica sportiva dei giovani, ossia per l’iscrizione e l’abbonamento dei ragazzi in età compresa tra i 5 e i 18 anni ad associazioni o società sportive.
Per quanto riguarda le spese per le attività sportive dei ragazzi la Finanziaria 2008 ha previsto una detrazione del 19% per le spese sostenute per la pratica sportiva dei ragazzi dai 5 ai 18 anni di età, è necessario indicare nella propria dichiarazione le spese sostenute, per un importo non superiore per ciascun ragazzo a euro 210.
Si fa riferimento alle spese sostenute per l’iscrizione annuale e l’abbonamento dei ragazzi ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica.
La detrazione spetta anche se tali spese sono state sostenute per i familiari fisicamente a carico. Tali spese vanno certificate mediante bollettino bancario o postale, fattura, ricevuta o quietanza di pagamento, con l’indicazione della ditta, della denominazione o ragione sociale e della sede legale, oppure, se persona fisica, del nome, cognome e della residenza e del codice fiscale.
E’ inoltre necessario riportare la causale di pagamento, l’attività sportiva esercitata, l’importo corrisposto per la prestazione resa, i dati anagrafici e il codice fiscale del praticante e del soggetto che effettua il pagamento.
L’Agenzia ha anche specificato le tipologie e caratteristiche delle associazioni e delle strutture sportive che promuovono la pratica sportiva dilettantistica e che rendono quindi possibile alle famiglie, i cui figli la detrazione.
In particolare, si tratta delle società e associazioni sportive dilettantistiche (ex art. 90, commi 17 e seguenti, legge 27 dicembre 2002, n. 289), che nella propria denominazione sociale indicano la finalità sportiva e la ragione o denominazione sociale dilettantistica.
Ad esse vanno anche aggiunte le palestre, le piscine e le altre strutture e impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica, comunque organizzati, che esercitano pratica sportiva non professionale, agonistica o non agonistica. In questa categoria rientrano anche gli impianti polisportivi gestiti da soggetti giuridici, pubblici o privati, diversi dalle società ed associazioni sportive.
Relativamente ai compensi percepiti per attività sportive dilettantistiche sono previste particolari modalità di tassazione. E’ prevista, infatti, la determinazione forfettaria del reddito imponibile, un sistema forfettario di determinazione dell’Iva, l’esonero dall’obbligo di tenuta delle scritture contabili (libro giornale, libro degli inventari, registri Iva, scritture ausiliarie e di magazzino, registro beni ammortizzabili), l’esonero dalla redazione dell’inventario e del bilancio e l’esonero dagli obblighi di fatturazione e di registrazione, tranne che nel caso di sponsorizzazioni e cessioni di diritti radio, Tv e pubblicità.
In particolare, nei seguenti casi specifici:
1. alle indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa, i premi e i compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal C.O.N.I., dalle federazioni sportive nazionali, dall’Unione Nazionale per l’incremento delle Razze Equine (U.N.I.R.E.), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo - comunque denominato - che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto;
2. ai compensi derivati da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche; si prevede, come sancito nell’art. 37 della Legge n. 342/2000 e successive modificazioni, che: i primi 7.500,00 euro, complessivamente percepiti nel periodo d’imposta, non concorrono alla formazione del reddito; sugli ulteriori 20.658,28 euro è operata una ritenuta a titolo d’imposta con aliquota del 23%; sulle somme eccedenti è operata una ritenuta a titolo d’acconto con aliquota del 23%.
La parte dell’imponibile assoggettata a ritenuta a titolo d’imposta concorre alla formazione del reddito complessivo ai soli fini della determinazione delle aliquote per scaglioni di reddito, in tal modo sono esclusi dall’imposizione i rimborsi per spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto, sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale. Non è previsto alcun obbligo per quanti hanno maturato durante l’anno 2007: solo redditi esenti e compensi per un importo non superiore a euro 7.500 derivanti da attività sportive dilettantistiche; solo redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, pertanto solo redditi derivanti da attività sportive dilettantistiche per un importo fino a euro 28.158,28. Per quanto riguarda l’I.R.A.P. non concorrono a determinare il valore della produzione, e risultano quindi deducibili, i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro, le spese relative agli apprendisti, ai disabili e al personale assunto con contratti di formazione lavoro e i compensi, i premi, i rimborsi forfetari e le indennità di trasferta corrisposti a sportivi dilettanti.
Ogni contribuente ha facoltà di destinare una quota pari al 5 per mille della propria imposta sul reddito anche alle associazioni e società sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal C.O.N.I. a norma di legge.
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