MILANO – In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara.
Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della diciassettesima giornata andata i
sostenitori delle Società Avellino, Mantova, Modena, Padova, Palermo, Pescara, Sampdoria,
Venezia hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto
sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere
(petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le
circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS,
delibera
salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle
Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.
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Ammenda di € 7.000,00: alla Soc. PESCARA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato
cinque petardi ed un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett.
b) CGS.
Ammenda di € 6.000,00: alla Soc. AVELLINO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato
nel recinto di giuoco un petardo ed alcuni fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b)
CGS.
Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. CATANZARO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara,
lanciato tre petardi nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. PALERMO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato
nel recinto di giuoco tre petardi; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA
AMMONIZIONE
TERZA SANZIONE
PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (NONA SANZIONE)
AMMONIZIONE
SESTA SANZIONE
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)
SECONDA SANZIONE
PRIMA SANZIONE
PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO
AMMONIZIONE
SETTIMA SANZIONE
SESTA SANZIONE
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)
SECONDA SANZIONE
PRIMA SANZIONE
ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA E AMMONIZIONE
AMMONITI
TERZA SANZIONE
ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
NON ESPULSI
AMMENDA DI € 3.000,00
Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato
saranno addebitati sul conto campionato LNPB delle società.
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