MILANO – In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara.
Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della sesta giornata ritorno i sostenitori
delle Società Bari, Carrarese, Catanzaro, Cesena, Modena, Padova, Palermo, Reggiana, Sampdoria,
Spezia e Venezia hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto
nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario
genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti della Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le
circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS,
delibera
salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti della
Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.
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Ammenda di € 1.000,00: alla Soc. AVELLINO per avere suoi sostenitori, al termine della gara, lanciato
una bottiglietta nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA
AMMONIZIONE
SETTIMA SANZIONE
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)
PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO
AMMONIZIONE
DODICESIMA SANZIONE
UNDICESIMA SANZIONE
OTTAVA SANZIONE
SETTIMA SANZIONE
SESTA SANZIONE
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)
TERZA SANZIONE
SECONDA SANZIONE
PRIMA SANZIONE
PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO
AMMONIZIONE E AMMENDA DI € 1.500,00 (TERZA SANZIONE)
AMMONIZIONE
SESTA SANZIONE
FRABOTTA Gianluca (Cesena)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)
SECONDA SANZIONE
ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
AMMONITI
TERZA SANZIONE
PRIMA SANZIONE
ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato
saranno addebitati sul conto campionato LNPB delle società.
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