MILANO – In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara.
Gara Soc. JUVE STABIA – Soc. SAMPDORIA
Il Giudice Sportivo,
ricevuta dal Procuratore federale rituale segnalazione ex art. 61, comma 3 (a mezzo PEC pervenuta
alle ore 9.25 del 5 marzo 2026) in merito alla condotta dell’allenatore Ignazio Abate (Soc. Juve
Stabia) consistente nell’aver pronunciato espressione blasfema al 48° del secondo tempo;
acquisite ed esaminate le relative immagini televisive, di piena garanzia tecnica e documentale;
considerato che è indubbio che l’allenatore in questione abbia proferito l’espressione blasfema,
essendo stato chiaramente inquadrato dalle riprese televisive mentre la proferiva e,
conseguentemente, individuabile senza margini di ragionevole dubbio, e che, pertanto, tale
comportamento, deve essere sanzionato ai sensi dell’art. 37, comma 1, lett. a) CGS, e della
richiamata normativa sulla prova televisiva;
P.Q.M.
delibera di sanzionare l’allenatore Ignazio Abate (Soc. Juve Stabia) con la squalifica per una giornata
effettiva di gara.
Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della nona giornata ritrono i sostenitori
delle Società Avellino, Bari, Cesena, Juve Stabia, Padova, Palermo, Pescara, Reggiana, Venezia
hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo
ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi,
fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le
circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS,
delibera
salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle
Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.
* * * * * * * * *
Ammenda di € 18.000,00: alla Soc. PESCARA per avere suoi sostenitori, al 21° del primo tempo,
lanciato un petardo nel recinto di giuoco causando il momentaneo stordimento del proprio
preparatore atletico, costringendo, pertanto, l’Arbitro ad interrompere la gara per circa sette
minuti; inoltre, in questo frangente, veniva lanciato anche un fumogeno sul terreno di giuoco;
sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. CARRARESE per avere suoi sostenitori, al 51° del secondo tempo,
lanciato un fumogeno sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS
Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. VENEZIA per avere suoi sostenitori, 31° del secondo tempo,
lanciato un bicchiere semipieno sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett.
b) CGS.
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 2.000,00
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA
AMMONIZIONE
PRIMA SANZIONE
PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (NONA SANZIONE)
AMMONIZIONE
SETTIMA SANZIONE
SESTA SANZIONE
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)
TERZA SANZIONE
SECONDA SANZIONE
PRIMA SANZIONE
PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO
AMMONIZIONE E AMMENDA DI € 1.500,00 (SETTIMA SANZIONE)
AMMONIZIONE
SECONDA SANZIONE
ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA E AMMENDA DI €5.000,00
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
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