MILANO – In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:
Gara Soc. MONZA – Soc. PADOVA
Il Giudice Sportivo,
letto il rapporto dei collaboratori della Procura federale, ritiene necessario che venga inviata, a cura della medesima Procura, acquisiti eventuali ulteriori elementi anche dai responsabili dell’Ordine pubblico, una dettagliata relazione aggiuntiva in ordine ai fatti denunciati, successivamente al termine della gara, dal calciatore della Soc. Monza Ngagne Demba Thiam nonché in ordine alla individuazione delle persone responsabili dei cori insultanti e discriminatori e alla collaborazione della Soc. Padova.
Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quinta giornata andata i sostenitori delle Società Avellino, Bari, Catanzaro, Mantova, Modena, Padova, Pescara, Sampdoria, Südtirol, Venezia hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS,
delibera
salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.
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Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. CARRARESE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato due fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. CESENA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato numerose bottigliette di plastica nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. PESCARA per avere suoi sostenitori, prima dell’inizio gara, lanciato un fumogeno sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA
AMMONIZIONE
AMMONIZIONE E AMMENDA DI € 1000,00 (SECONDA SANZIONE)
SECONDA SANZIONE
PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO
AMMONIZIONE
TERZA SANZIONE
SECONDA SANZIONE
PRIMA SANZIONE
PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO
AMMONIZIONE
TERZA SANZIONE
SECONDA SANZIONE
PRIMA SANZIONE
AMMONITI
SECONDA SANZIONE
PRIMA SANZIONE
ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
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