Squalificati in Serie C 2022/2023 dopo la 28° giornata

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lega pro cm

Due giornate per Tartaglia del Monterosi, tra quelli per una giornata Plizzari del Pescara, Laribi del Potenza, Nunzella dell’Alessandria, Bizzotto del Monopoli, Arini della Pergolettese e Paolucci della Virtus Entella

FIRENZE – Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nelle sedute del 20 e 21 Febbraio 2023 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano.

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:
Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della nona giornata di ritorno del Campionato i sostenitori delle Società AVELLINO, CESENA, FOGGIA, LUCCHESE, REGGIANA, TRIESTINA e TURRIS,
hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 CGS:
– introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze dannose;
considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

SOCIETA’

AMMENDA

€ 2500 CESENA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti:
1. nell’avere esposto, uno striscione (delle dimensioni di circa 10 mt per 1 mt) e nell’avere, a fine gara, dato alle fiamme lo striscione medesimo, rendendo necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco, senza che venisse causato alcun danno;
2. nell’aver lanciato, all’interno del recinto di gioco, numerosi bicchieri di plastica semipieni contenenti liquido senza colpire alcuno. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose ulteriori rispetto all’intervento dei Vigili del Fuoco e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed).

€ 2000 CROTONE
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi da alcuni suoi sostenitori posizionati nel Settore loro riservato, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, violenza morale e offesa dell’altrui dignità, consistiti nell’avere attinto con numerosi sputi il Collaboratore della Procura Federale, al 1° minuto del secondo tempo, sputi che venivano reiterati al 25° minuto del secondo tempo, senza colpire alcuno;
B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, dal Settore loro riservato:
1. all’interno del recinto di gioco, verso la panchina della Squadra avversaria, al 24° minuto del secondo tempo, una bottiglia d’acqua di plastica semipiena, senza colpire nessuno;
2. al 25° minuto del secondo tempo, un bicchiere di plastica mezzo pieno di liquido, senza colpire alcuno;
C) per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere danneggiato un seggiolino all’interno della Tribuna Ospiti.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed, r.c.c., documentazione fotografica – obbligo di risarcimento danni se richiesto).

€ 2000 LUCCHESE per avere alcuni per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Gradinata Nord, intonato, durante la gara, cori espressione di discriminazione comportanti, direttamente o indirettamente offesa, denigrazione e insulto per motivi di razza, di religione, di nazionalità e di origine etnica nei confronti di due calciatoridella Squadra avversaria, cori percepiti dai medesimi calciatori ma da nessuno dei Componenti della Procura Federale e, quindi, privi del requisito della percezione reale previsto dall’art. 28 C.G.S. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S. e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

€ 2000 PIACENZA per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Tribuna Laterale Ospiti, intonato, al 50°, al 57°, al 73°, all’80°, all’85° ed al 91°minuto, cori offensivi e insultanti nei confronti di un calciatore della Squadra avversaria che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto, ma non idonei a porre in essere un comportamento discriminante, in considerazione del loro contenuto. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

€ 1000 FOGGIA

A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati in Curva Sud, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato, al 4° minuto del primo tempo, tre rotoli di carta per scontrini nel recinto di gioco;
B) per avere suoi sostenitori, posizionati nella Curva Nord, intonato, al 20° minuto del secondo tempo, per quattro volte, cori oltraggiosi e comportanti offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale nei confronti dei tifosi avversari. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti, considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

€ 1000 REGGIANA per avere i suoi sostenitori posizionati nel Settore Ospiti Superiore intonato, prima dell’inizio della gara, all’88° e al 90° minuto cori oltraggiosi e comportanti offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale nei confronti dei tifosi avversari. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed).

€ 300 CARRARESE per avere alcuni dei suoi sostenitori, posizionati in Curva Sud, intonato, dall’11° minuto circa al 15° minuto circa del primo tempo, cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell’Ordine. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r.c.c.).

€ 300 MONOPOLI per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere divelto e\o danneggiato otto seggiolini all’interno del Settore Ospiti. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r.c.c., supplemento r.c.c., documentazione fotografica – obbligo di risarcimento danni se richiesto).

€ 200 PORDENONE per fatti per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere danneggiato due seggiolini all’interno della Tribuna Sud loro riservata. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13. comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r.c.c., documentazione fotografica – obbligo di risarcimento danni se richiesto).

DIRIGENTI NON ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 28 FEBBRAIO 2023

  • GRECO VINCENZO (PICERNO) per essere entrato ed essersi trattenuto negli spogliatoi riservati alla propria Squadra, al termine della gara, mentre era inibito come da decisione C.U. 167/DIV del 07.02.2023; invitato ad allontanarsi da parte dei Collaboratori della Procura Federale e dei Commissari di Campo, proferiva frasi irriguardose nei loro confronti. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 9, 13, comma 2, e 19 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e le scuse porte poco dopo la perpetrazione della condotta dal Signor Greco ai Componenti la Procura federale ed al Commissario di campo (r. proc.fed., r.c.c.).

AMMONIZIONE (I INFR)

  • DI LORENZO ANTIMO (GIUGLIANO)

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA E EURO 500 DI AMMENDA

  • ONORATI MARCO (ACR MESSINA) per avere, al 39° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro alzandosi dalla panchina e gesticolando nei suoi confronti per dissentire nei confronti di una sua decisione. Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

  • BANCHINI MARCO (AQUILA MONTEVARCHI) per avere, al 10° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro gesticolando nei suoi confronti per dissentire nei confronti di una sua decisione e per aver tenuto un  comportamento non corretto nei confronti dei tesserati della Squadra avversaria, proferendo parole i riguardose nei loro confronti. Ritenuta la continuazione, misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36, comma 1, lett a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

ALLENATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (III INFR)

  • CAPUANO EZIO (TARANTO)

AMMONIZIONE (II INFR)

  • RASTELLI MASSIMO (AVELLINO)

AMMONIZIONE (I INFR)

  • BEDETTI DANIELE (LATINA)
  • MARCHIONNI MARCO (NOVARA)
  • MODESTO FRANCESCO (L.R. VICENZA)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

  • TARTAGLIA ANGELO (MONTEROSI TUSCIA) per avere, al 52° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, colpendolo volontariamente con una gomitata sul viso (a gioco in svolgimento e con il pallone non a distanza di gioco) facendolo cadere a terra e procurandogli dolore. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a carico dell’avversario e, dall’altra, il tipo di colpo inferto e la zona del corpo dell’avversario attinta (r. a.a. n.1).
  • BORRI LORENZO (MONTEROSI TUSCIA) per avere, al 53° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, colpendolo con un calcio all’altezza del ginocchio (a gioco in svolgimento e con il pallone non a distanza di gioco) facendolo cadere a terra e procurandogli dolore. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., considerate, da una parte, la pericolosità della condotta e la zona del corpo dell’avversario attinta e, dall’altra, che non risultano conseguenze a carico dell’avversario.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

  • PLIZZARI ALESSANDRO (PESCARA) per avere, al 18° minuto del secondo tempo, tenuto, una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (XIV INFR)

  • LAARIBI MOHAMED (POTENZA)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (X INFR)

  • NUNZELLA LEONARDO (ALESSANDRIA)
  • BIZZOTTO NICOLA (MONOPOLI)
  • ARINI MARIANO (PERGOLETTESE)
  • PAOLUCCI ANDREA (VIRTUS ENTELLA)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)

  • BALLARINI MARCO (TRENTO)
  • GENNARI MATTIA (AQUILA MONTEVARCHI)
  • MILILLO ALESSIO (ARZIGNANO V.)
  • LANGELLA CHRISTIAN (AUDACE CERIGNOLA)
  • FERRANI MANUEL (PICERNO)
  • GARATTONI ALESSANDRO (FOGGIA)
  • CRETELLA CARMINE (PADOVA)
  • GUERRA SIMONE (FERALPISALO’)
  • FAZZI NICOLO’ (MANTOVA)
  • IOTTI ILARIO (PRO VERCELLI)
  • SBAFFO ALESSANDRO (RECANATESE)
  • GUGLIELMOTTI DAVIDE (REGGIANA)
  • GIGLI NICOLO’ (RIMINI)
  • BRUZZONE MATTEO (SANGIULIANO)
  • FALL MBARICK (SANGIULIANO)
  • CORBARI ANDREA (VIRTUS ENTELLA)
  • PAVLEV DANIEL (VITERBESE)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (XIII INFR)

  • IERARDI MARIO (L.R. VICENZA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)

  • DI LIVIO LORENZO (LATINA)
  • MBENDE EMMANUEL (MONTEROSI TUSCIA)
  • GATTONI TOMMASO (PRO SESTO)
  • PANELLI TOMMASO (RIMINI)
  • DAMETTO PAOLO (TORRES)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

  • NICHETTI MARCO EMILIO (ALESSANDRIA)
  • ENYAN ELIMELECH KONDU (AQUILA MONTEVARCHI)
  • GIUSTI ANDREA (AQUILA MONTEVARCHI)
  • ITALENG NGOCK JONATHAN (AQUILA MONTEVARCHI)
  • MALCORE GIANCARLO (AUDACE CERIGNOLA)
  • SPORTELLI MORIS (PRO PATRIA)
  • MORETTI LORENZO (AVELLINO)
  • PAGLIAI GABRIELE (PICERNO)
  • MANGNI DOUDOU (LECCO)
  • CANNAVO’ KEVIN (PADOVA)
  • TCHETCHOUA NDZO GIOVANNI DUREL (VIRTUS FRANCAVILLA)
  • BONINI FEDERICO (GUBBIO)
  • ESPOSITO ANDREA (LATINA)
  • CERESOLI ANDREA (MANTOVA)
  • PADELLA EMANUELE (MANTOVA)
  • COSTANTINO ROCCO (MONTEROSI TUSCIA)
  • VUTHAJ DARDAN (NOVARA)
  • BRIGNANI FABRIZIO (OLBIA)
  • FIGOLI MATTEO (PERGOLETTESE)
  • GYAMFI BRIGHT (POTENZA)
  • ALFIERI VINCENZO (RECANATESE)
  • ARTISTICO GABRIELE (RENATE)
  • DRAGO GIACOMO (RENATE)
  • NELLI JACOPO (RENATE)
  • BOVOLON EDOARDO (S. DONATO TAVARNELLE)
  • ALCIBIADE RAFFAELE (SANGIULIANO)
  • CASTORANI MANUELE (SIENA)
  • ROSSETTI SIMONE (TARANTO)

AMMONIZIONE (XII INFR)

  • BALESTRERO DAVIDE (FERALPISALO’)

AMMONIZIONE (XI INFR)

  • LORA FILIPPO (TORRES)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

  • TITO FABIO (AVELLINO)
  • PILATI ALESSANDRO (FERALPISALO’)
  • FIORINI MATTIA (FIORENZUOLA)
  • IDDA RICCARDO (VIRTUS FRANCAVILLA)
  • MENDES MURILO OTAVIO (VIRTUS FRANCAVILLA)
  • BIASIOL ERIC (GIUGLIANO)
  • ANNAN EBENEZER (IMOLESE)
  • GUCCIONE FILIPPO (MANTOVA)
  • FUMAGALLI ERMANNO (ACR MESSINA)
  • TARTAGLIA ANGELO (MONTEROSI TUSCIA)
  • IEZZI ROBERTO (PRO VERCELLI)
  • REGOLI PAOLO (S. DONATO TAVARNELLE)
  • RAIMO ALESSANDRO (SIENA)
  • MICELI MIRKO (TURRIS)

AMMONIZIONE (VII INFR)

  • BERTOLA NICOLO’ (AQUILA MONTEVARCHI)
  • DE CRISTOFARO ANTONIO (PICERNO)
  • DELLA LATTA SIMONE (CARRARESE)
  • MORA LUCA (PESCARA)
  • FRANCO DOMENICO (LUCCHESE)
  • GIRASOLE DOMENICO (POTENZA)
  • GIUBILATO LORENZO (PRO SESTO)
  • MARZUPIO MANUEL (PRO SESTO)
  • SACO COLI (PRO VERCELLI)
  • VANO MICHELE (RIMINI)
  • CONTESSA SERGIO (TURRIS)
  • FRANCO DANIELE (TURRIS)
  • PARODI LUCA (VIRTUS ENTELLA)

AMMONIZIONE (VI INFR)

  • MONDONICO DAVIDE (ANCONA)
  • RUSSO RAFFAELE (AVELLINO)
  • MUSTACCHIO MATTIA (CESENA)
  • MISURACA GIANVITO (FERMANA)
  • GRANATA ANTONIO (GELBISON)
  • ULIANO FRANCESCO (GELBISON)
  • D’AURIA GIANLUCA (IMOLESE)
  • NAVA RICCARDO (PIACENZA)
  • GUIEBRE ABDOUL RAZAK (REGGIANA)
  • KABASHI ELVIS (REGGIANA)
  • URSO FRANCESCO (TORRES)
  • GHAZOINI AMINE (VIS PESARO)

AMMONIZIONE (III INFR)

  • GEMIGNANI ANDREA (ARZIGNANO V.)
  • GUERRA WALTER (PICERNO)
  • GRASSINI DAVIDE (CARRARESE)
  • MARINO ANTONIO (CARRARESE)
  • ESPECHE MARCOS ANDRES (PONTEDERA)
  • D’URSI EUGENIO (CROTONE)
  • GOMEZ GUIDO (CROTONE)
  • MICOVSCHI CLAUDIU (FIDELIS ANDRIA)
  • CISCO ANDREA (VIRTUS FRANCAVILLA)
  • DE SENA CARMINE (GELBISON)
  • BANI CRISTIANO (IMOLESE)
  • ZANANDREA GIANMARIA (PIACENZA)
  • GERBI ERIK (PRO SESTO)
  • ANASTASIO ARMANDO (PRO VERCELLI)
  • FRANCO DAMIANO (SIENA)
  • CELEGHIN ENRICO (TRIESTINA)
  • BEGIC TJAS (L.R. VICENZA)
  • NALINI ANDREA (VIRTUS VERONA)
  • BISOGNO LUCA (VITERBESE)

AMMONIZIONE (II INFR)

  • MIONIC ANTONIO (ALESSANDRIA)
  • CRIVELLO ROBERTO (PADOVA)
  • BRAMBILLA ALESSIO (CESENA)
  • CIOFFI ANTONIO (PONTEDERA)
  • CALAPAI LUCA (CROTONE)
  • VOLTAN DAVIDE (FERALPISALO’)
  • DE MARINO DAVIDE (VIRTUS FRANCAVILLA)
  • SCOGNAMIGLIO GENNARO (GIUGLIANO)
  • CORTI ALESSANDRO (OLBIA)
  • PISCOPO KEVIN (PORDENONE)
  • ROJAS ZAMORA LUIS JOSE ESTEB (PRO VERCELLI)
  • FALLANI MATTIA (RECANATESE)
  • TOMMASINI CHRISTIAN (TARANTO)
  • MATOSEVIC KRISTJAN (TRIESTINA)
  • ROCCHETTI YURI (TRIESTINA)

AMMONIZIONE (I INFR)

  • MUSSIS FRANCO GABRIEL (AQUILA MONTEVARCHI)
  • ROSSI MATTEO (PICERNO)
  • BREZA SEBASTIAN (CARRARESE)
  • SITUM MARIO (CATANZARO)
  • VERNA LUCA (CATANZARO)
  • FINIZIO MARIO (FIDELIS ANDRIA)
  • PAPONI DANIELE (IMOLESE)
  • ROMERO NICCOLO (LUCCHESE)
  • KRAGL OLIVER (ACR MESSINA)
  • ARBOLEDA CHRISTIAN (OLBIA)
  • SBRAGA ANDREA (POTENZA)
  • CAPONE CHRISTIAN (REGGIANA)

Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le modalità e i termini stabiliti dall’art. 71 C.G.S.
Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:
– addebito su conto campionato;
– assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
– bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000
Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.