Squalificati in Serie C 2022/2023 dopo la 34° giornata

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lega pro cm

Tre giornate di squalifica per Pandolfi della Juve Stabia, due per Marginean del Novara, Biondi del Rimini, De Nuzzo della Fermana e Di Noia del Foggia

FIRENZE – Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig.
Silvano Torrini, nelle sedute del 27 e 28 Marzo 2023 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano.

Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quindicesima giornata di ritorno del Campionato i sostenitori delle Società ACR MESSINA, ALESSANDRIA, AVELLINO, AUDACE CERIGNOLA, CESENA, FOGGIA, LATINA, LUCCHESE, PESCARA, e TRENTO hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 CGS:
– introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenza dannose;
-ovvero intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità, anche in considerazione della loro dimensione, contenuto o percepibilità;
considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

DELIBERA

salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

SOCIETA’

AMMENDA

€ 3000 MONOPOLI

A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato dal Settore Ospiti:
1. al 15°, 30° e 46° minuto del primo tempo e al 45° minuto del secondo tempo, all’interno del terreno di gioco quattro fumogeni, provocando, in tutte le predette circostanze, la bruciatura del manto erboso; i predetti lanci hanno ritardato la ripresa del gioco di circa 1 minuto ciascuno nel primo tempo e di 30 secondi nel secondo tempo;
2. nel corso della gara dodici bicchieri in plastica da ½ litro semipieni e una bottiglietta da ½ litro semipiena d’acqua all’interno del recinto di gioco, senza conseguenze;
3. al 9° minuto del secondo tempo, all’interno del terreno di gioco una parte di un seggiolino in plastica divelto dagli spalti, senza conseguenze;
4. al 15° minuto del secondo tempo, sul terreno di gioco un tappo in plastica, senza conseguenze;
5. al fischio finale del primo tempo, all’interno del terreno di gioco, una parte in ferro divelta precedentemente della recinzione del Settore loro riservato, senza conseguenze;
6. al termine della gara, all’interno del terreno di gioco, una mazza in plastica con l’estremità ricoperta da nastro aderente di color nero utilizzata per battere il tamburo, senza conseguenze;
7. al 31° minuto del secondo tempo, per aver dato fuoco ad una felpa di colore azzurro riportante il logo della società Virtus Francavilla per poi lanciarla, al termine della gara, all’interno del terreno di gioco;
B) per fatti per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti:
1. nell’avere danneggiato quattro seggiolini e bruciato un seggiolino all’interno del Settore loro riservato;
2. nell’avere danneggiato una parte dei servizi igienici loro riservati.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose ulteriori rispetto alla bruciatura del manto erboso e che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta; considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (referto arbitrale, r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).

€ 2000 VIRTUS FRANCAVILLA

per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori posizionati in Curva Sud, integranti anche violenza e ingiuria sulla persona, consistiti nell’avere, dal 3° al 5° minuto della gara, attinto con numerosi sputi, acqua e birra i giocatori della Società Monopoli mentre effettuavano il riscaldamento a bordo campo. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13. comma 2, 25 e 26 C.G.S, valutata la particolare odiosità della condotta posta in essere (r. proc. fed.).

€ 2000 TURRIS

per avere alcuni dei suoi sostenitori posizionati nella Curva Nord intonato, all’ingresso delle squadre in campo e sino al primo minuto di gioco, per la durata di circa due minuti, cori offensivi e insultanti nei confronti della Squadra avversaria che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto, ma non idonei a porre in essere un comportamento discriminante, in quanto riferiti in modo generico a tutta la squadra, comportamento del quale farebbe, comunque, difetto il requisito della dimensione. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed, r. c.c.).

€ 1000 CATANZARO

per avere i suoi sostenitori intonato, al 39° minuto del secondo tempo, cori offensivi, insultanti e comportanti offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale nei confronti dei tifosi di altra Squadra avversaria. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. proc. fed).

€ 1000 POTENZA

A) per avere, al 1° minuto della gara, circa duecento dei suoi sostenitori posizionati nel Settore Curva Ovest (ivi presenti nel numero complessivo di milletrecento circa) intonato per tre volte cori oltraggiosi e comportanti offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale nei confronti dei tifosi avversari;
B) per avere, al termine della gara, circa cento dei suoi sostenitori posizionati nel Settore Curva Ovest (ivi presenti nel numero complessivo di milletrecento circa) intonato per tre volte cori oltraggiosi e comportanti offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale nei confronti dei tifosi avversari. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

€ 1000 RIMINI

per avere per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi durante la partita dai suoi sostenitori posizionati in Curva Est integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato e fatto esplodere, all’interno del recinto di gioco, due petardi di notevole intensità (bombe carta). Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

€ 800 JUVE STABIA

per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori presenti nel Settore Ospiti integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver fatto esplodere nel Settore loro riservato sei petardi di lieve intensità, senza arrecare alcun danno a persone e cose. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed., r. c.c.).

€ 500 TRIESTINA

per essere tre persone non identificate, ma riconducibili alla Società, transitate al termine della gara all’interno del recinto di gioco e del terreno di gioco, mentre i tesserati e la Squadra Arbitrale erano ancora in campo, e per avere sostato nella zona spogliatoi nonostante non fossero inseriti in distinta. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S (r. proc. fed., r.c.c.).

€ 400 CARRARESE

per avere i suoi sostenitori, posizionati nella Curva Gradinata Nord, al 14° e 16° minuto del primo tempo, intonato ripetutamente un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell’Ordine. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

€ 400 PRO VERCELLI

per fatti per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere danneggiato cinque seggiolini all’interno della Tribuna Ospiti loro riservata. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c., supplemento r. c.c., documentazione fotografica – obbligo di risarcimento danni se richiesto).

€ 400 TARANTO

per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato all’interno del recinto di gioco:
1. prima della ripresa della gara, mentre le squadre raggiungevano il terreno di gioco, una bottiglia d’acqua semipiena, priva di tappo;
2. al termine della gara, mentre le squadre rientravano negli spogliatoi, una bottiglietta d’acqua semipiena, con tappo. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

€ 300 ALESSANDRIA

per avere i suoi sostenitori posizionati in Gradinata Nord intonato, al 50° minuto circa, per tre volte, cori oltraggiosi nei confronti dell’Arbitro. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

€ 300 FOGGIA

per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori posizionati in Curva Nord Franco Mancini, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 20° minuto del secondo tempo, all’interno del recinto di gioco una bottiglietta d’acqua in plastica da 0,50 cl mezza vuota, senza recare nessun danno a cose e a persone. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S. valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

€ 300 GIUGLIANO

per avere consentito ad un tifoso di fare accesso sul terreno di gioco al termine della gara per festeggiare la vittoria della Squadra di casa. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. c.c.).

€ 200 GUBBIO

per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere imbrattato con scritte realizzate con colore nero gli interni e una porta dei bagni a loro riservati. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica – obbligo di risarcimento danni se richiesto).

DIRIGENTI ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI
ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 4 APRILE 2023 ED
EURO 500 DI AMMENDA

  • FERRONI ALESSIO (SIENA) per avere, al 36° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto si alzava dalla panchina aggiuntiva protestando platealmente nei confronti di una sua decisione. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. a.a. n.1, panchina aggiuntiva).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI
ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 4 APRILE 2023
GIOVE GIUSEPPE (TARANTO)

per avere, al 40° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta non corretta e irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto protestava nei confronti di una sua decisione colpendo con un pugno la panchina e proferendo nei suoi confronti una frase irriguardosa, ripetendola per tre volte. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessiva dei fatti (r. IV Ufficiale).

DIRIGENTI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (I INFR)

  • POGLIANI MARCO (AQUILA MONTEVARCHI)
  • VERCELLOTTI STEFANO (PRO VERCELLI)

COLLABORATORI NON ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI
ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 5 APRILE 2023

ALESSANDRO VACCA (VIRTUS VERONA) per avere, al 31° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta offensiva verso l’Assistente Arbitrale n. 2 in quanto proferiva nei suoi confronti frasi irriguardose e, al termine della gara, mentre i calciatori e la Quaterna Arbitrale erano ancora in campo, scavalcava la recinzione della Tribuna entrando sul terreno di gioco per poi dirigersi nella zona antistante gli spogliatoi. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (referto arbitrale, r. c.c.).

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA E EURO 500 DI AMMENDA

ANDREOLETTI MATTEO (PRO SESTO)

A) per avere, al 28° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto protestava nei confronti di una decisione arbitrale, pronunciando all’indirizzo della stessa una frase irrispettosa;

B) per avere tenuto un comportamento non corretto nei confronti degli avversari, in quanto rivolgeva la medesima frase ai componenti della panchina avversaria, provocando una situazione di tensione.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36, comma1, lett. a), C.G. S, ritenuta la continuazione e valutate le modalità complessive della condotta (r. IV ufficiale).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

  • MARCHETTO CARLO (TRENTO) per avere, al 49° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto si alzava dalla panchina protestando platealmente nei confronti di una sua decisione. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.
  • D’ALTERIO SALVATORE (RIMINI) per avere, al 44° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto protestava nei confronti di una decisione arbitrale, pronunciando all’indirizzo della stessa frasi irrispettose. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma1, lett. a), C.G. S, ritenuta la continuazione e valutate le modalità complessive della condotta (r. IV ufficiale).
  • DIANA AIMO (REGGIANA) per avere, al 51° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto entrava sul terreno di gioco per dissentire nei confronti di una decisione arbitrale. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV ufficiale).
  • RENZONI FRANCESCO (VIS PESARO) per avere, al 14° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto, a gioco in svolgimento, entrava sul terreno di gioco per dissentire nei confronti  di una decisione arbitrale pronunciando al suo indirizzo una frase irrispettosa. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.
  • BREVI OSCAR ARNALDO (VIS PESARO) per avere, al 40° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto pronunciava al suo indirizzo una frase irrispettosa per dissentire nei confronti di una decisione arbitrale. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

ALLENATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (II INFR)

  • CUDINI MIRKO (FIDELIS ANDRIA)

AMMONIZIONE (I INFR)

  • BUCCI MASSIMO (ARZIGNANO V.)
  • ABBATE MATTEO (PIACENZA)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

  • PANDOLFI LUCA (JUVE STABIA) per avere, al 32° minuto del primo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, con il pallone non a distanza di gioco, disinteressandosi dell’azione, lo colpiva con un pugno sul volto, facendolo cadere a terra. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, la mancanza di conseguenze e, dall’altra, la delicatezza della parte del corpo dell’avversario attinta, il tipo di colpo inferto e l’impossibilità di contesa del pallone (r. a.a. n.1).

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

  • MARGINEAN IULIUS ANDREI (NOVARA) per avere, al 44° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, a gioco fermo, lo colpiva con uno schiaffo sulla nuca. Misura della sanzione in applicazione dell’art 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, la delicatezza della parte del corpo dell’avversario attinta dal colpo e il fatto che la condotta è stata perpetrata a gioco fermo e, dall’altra, che non si sono verificate conseguenze dannose a carico dell’avversario (referto arbitrale, supplemento referto arbitrale).
  • BIONDI KEVIN (RIMINI) per avere, al 25° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta antisportiva nei confronti di un calciatore avversario in quanto, a gioco in svolgimento, con il pallone a distanza di gioco, lo colpiva nella parte bassa della caviglia con la gamba protesa, con i tacchetti esposti e con intensità.
    Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, la pericolosità dell’azione compiuta, e dall’altro, che non si sono verificate conseguenze dannose a carico dell’avversario (referto arbitrale, supplemento referto arbitrale).
  • DE NUZZO GABRIELE (FERMANA) per avere, al 22° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, senza la possibilità di giocare il pallone, lo colpiva con un calcio all’altezza del ginocchio. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., considerate le modalità della condotta e valutato che non si sono verificate conseguenze dannose.
  • DI NOIA GIOVANNI (FOGGIA) per avere, al 50° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, a gioco fermo, lo colpiva con il braccio al collo facendolo cadere a terra. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, la pericolosità dell’azione compiuta, e dall’altro, che non si sono verificate conseguenze dannose a carico dell’avversario.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED EURO 200 DI AMMENDA

  • PEZZELLA SALVATORE (TRIESTINA) per avere, al 41° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario in quanto, nel contendere il pallone ad un avversario alzava il braccio in maniera pericolosa colpendolo al volto. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, la pericolosità dell’azione compiuta, e dall’altro, l’assenza conseguenze dannose a carico dell’avversario e le scuse porte dal calciatore dopo avere compiuto il gesto.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

  • LORA FILIPPO (TORRES) per avere, al 16° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto a gioco in svolgimento si alzava dalla panchina e  pronunciava al loro indirizzo frasi irrispettose e offensive togliendosi il fratino e lanciandolo sul terreno di gioco. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4,13 comma 2, e 36, comma 1, lett a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale, calciatore sostituito).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

  • MILILLO ALESSIO (ARZIGNANO V.)
  • GUGLIELMOTTI DAVIDE (REGGIANA)
  • LAEZZA GIULIANO (REGGIANA)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (X INFR)

  • TITO FABIO (AVELLINO)
  • SILVESTRI LUIGI (CESENA)
  • BOCALON RICCARDO (MANTOVA)
  • TRASCIANI DANIELE (ACR MESSINA)
  • ESPOSITO GIANLUCA (RENATE)
  • MUNGO DOMENICO (VITERBESE)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)

  • FROSININI RUGGERO (ALBINOLEFFE)
  • BARBA GIANLUCA (ARZIGNANO V.)
  • D’ANGELO SONNY (AVELLINO)
  • MOLLA MARCO (IMOLESE)
  • PADELLA EMANUELE (MANTOVA)
  • STARITA ERNESTO (MONOPOLI)
  • GONZI JURI (PIACENZA)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)

  • DUBICKAS EDGARAS (PORDENONE)
  • ZUGARO DE MATTEIS DAVIDE (SANGIULIANO)
  • FRASCATORE PAOLO (TURRIS)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (XIII INFR)

  • BRIGHENTI NICOLO’ (CATANZARO)
  • PETRICCIONE JACOPO (CROTONE)
  • FERRARA ANTONIO (TARANTO)
  • MEGELAITIS LINAS (VITERBESE)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)

  • BERTOLA NICOLO’ (AQUILA MONTEVARCHI)
  • TOZZUOLO ALESSANDRO (AQUILA MONTEVARCHI)
  • BLONDETT EDOARDO (AUDACE CERIGNOLA)
  • VEZZONI FRANCO ORLANDO (PRO PATRIA)
  • MARTINELLI LUCA (CATANZARO)
  • BROSCO RICCARDO (PESCARA)
  • SCORZA CHRISTIAN (FERMANA)
  • FIORINI MATTIA (FIORENZUOLA)
  • MIGNANELLI DANIELE (JUVE STABIA)
  • QUIRINI ETTORE (LUCCHESE)
  • TARTAGLIA ANGELO (MONTEROSI TUSCIA)
  • SACO COLI (PRO VERCELLI)
  • SANTINI CLAUDIO (RIMINI)
  • ANTONELLI NICOLO’ (TORRES)
  • MAROTTA ALESSANDRO (VITERBESE)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

  • SYLLA CHEIKH YOUSSOUP (ALESSANDRIA)
  • GUERRA WALTER (PICERNO)
  • PETERMANN DAVIDE (FOGGIA)
  • ARDIZZONE FRANCESCO (LECCO)
  • GKERTSOS ANDREAS (FERMANA)
  • SAVINI ALBERTO (FIDELIS ANDRIA)
  • IGLIO GIUSEPPE (GIUGLIANO)
  • RIZZO NICOLAS CESAR (GIUGLIANO)
  • SCOGNAMIGLIO GENNARO (GIUGLIANO)
  • DI GENNARO RAFFAELE (GUBBIO)
  • VOLPE MICHELE (JUVE STABIA)
  • BESAGGIO MICHELE (JUVENTUS NEXT GEN)
  • DA GRACA COSIMO MARCO (JUVENTUS NEXT GEN)
  • CALABRESE BERNARDO (LATINA)
  • MASTALLI ALESSANDRO (LUCCHESE)
  • FALBO LUCA (MONOPOLI)
  • GIORDANI PIETRO (MONTEROSI TUSCIA)
  • ANASTASIO ARMANDO (PRO VERCELLI)
  • CAUZ CRISTIAN (REGGIANA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

  • UBALDI LEONARDO (S. DONATO TAVARNELLE)
  • FABRIANI CRISTIAN (TORRES)
  • PINNA RICCARDO (TORRES)
  • PIACENTINI MATTEO (TRIESTINA)

AMMONIZIONE (XII INFR)

  • PREZIOSO MARIO FRANCESCO (ANCONA)
  • PIANA LUCA (ARZIGNANO V.)
  • LADINETTI RICCARDO (PONTEDERA)
  • GILLI MATTEO (GELBISON)
  • BIZZOTTO NICOLA (MONOPOLI)
  • ROCCA MICHELE (NOVARA)
  • CRISTINI ANDREA (PRO VERCELLI)
  • GORI MIRKO (TRIESTINA)
  • PAOLUCCI ANDREA (VIRTUS ENTELLA)

AMMONIZIONE (XI INFR)

  • DE CRISTOFARO ANTONIO (PICERNO)
  • ZANON MANUEL (IMOLESE)
  • DAMETTO PAOLO (TORRES)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

  • KOUDA RACHID (PICERNO)
  • ENRICI PATRICK (LECCO)
  • CIANCI PIETRO (CATANZARO)
  • GOLEMIC VLADIMIR (CROTONE)
  • DALMAZZI ALESSANDRO (FIDELIS ANDRIA)
  • RISOLO ANDREA (VIRTUS FRANCAVILLA)
  • BRUZZANITI GIOVANNI (LUCCHESE)
  • VERDE FRANCESCO (MONTEROSI TUSCIA)
  • INCERTI DAVIDE FABRIZIO (OLBIA)
  • GIORNO FRANCESCO (PIACENZA)
  • NAVA RICCARDO (PIACENZA)
  • MARZUPIO MANUEL (PRO SESTO)
  • CELLA STEFANO (VIRTUS VERONA)
  • LONARDI LORENZO (VIRTUS VERONA)

AMMONIZIONE (VII INFR)

  • SINI SIMONE (ALESSANDRIA)
  • PAOLUCCI LORENZO (ANCONA)
  • LANGELLA CHRISTIAN (AUDACE CERIGNOLA)
  • LIGUORI MICHAEL (PADOVA)
  • CICCONI MANUEL (CARRARESE)
  • CORAZZA SIMONE (CESENA)
  • ROMEO FEDERICO (FERMANA)
  • GRANATA ANTONIO (GELBISON)
  • PORTANOVA DENIS (GUBBIO)
  • SIGNORINI ANDREA (GUBBIO)
  • D’AURIA GIANLUCA (IMOLESE)
  • SIMERI SIMONE (IMOLESE)
  • BELLODI GABRIELE (OLBIA)
  • BRIGNANI FABRIZIO (OLBIA)
  • PIETRANGELI NICOLA (RIMINI)
  • RUSSO FEDERICO (S. DONATO TAVARNELLE)
  • BELLONI NICCOLO’ (SIENA)

AMMONIZIONE (VI INFR)

  • CHECCHI LORENZO (ALESSANDRIA)
  • ESPECHE MARCOS ANDRES (PONTEDERA)
  • DE SENA CARMINE (GELBISON)
  • GRAZIANI VITTORIO (GELBISON)
  • LORETO CIRO (GELBISON)
  • PAPA SALVATORE (GELBISON)
  • RICCIO ALESSANDRO PIO (JUVENTUS NEXT GEN)
  • PANICO GIUSEPPE ANTONIO (LUCCHESE)
  • VITERITTI ORLANDO (MONOPOLI)
  • ALFIERI VINCENZO (RECANATESE)
  • CREMONESI MICHELE (REGGIANA)
  • POSSENTI MARCELLO (RENATE)
  • SQUIZZATO NICCOLO’ (RENATE)
  • GORELLI MATTEO (S. DONATO TAVARNELLE)
  • MELI MARCO (SIENA)
  • MAZZA LEONARDO (TARANTO)
  • ZAMPARO LUCA (VIRTUS ENTELLA)
  • DI PAOLA MANUEL (VIS PESARO)

AMMONIZIONE (III INFR)

  • NOVELLA MATTIA (PICERNO)
  • LEPORE FRANCO (LECCO)
  • NEGLIA SAMUELE (FERMANA)
  • DI STEFANO LORENZO (GUBBIO)
  • SEKULOV NIKOLA (JUVENTUS NEXT GEN)
  • BALDE HELDER BAFODE (ACR MESSINA)
  • FORTE FRANCESCO (MONTEROSI TUSCIA)
  • TENTONI TOMMASO (NOVARA)
  • ARBOLEDA CHRISTIAN (OLBIA)
  • TONOLI DANIEL (PERGOLETTESE)
  • LANINI ERIC (REGGIANA)
  • LAZZARINI DAVID (RIMINI)
  • CAPUTO GIORGIO (TARANTO)
  • VANNUCCHI GIANMARCO (TARANTO)
  • DELLA MORTE MATTEO (L.R. VICENZA)
  • TALARICO RAUL (VIRTUS VERONA)

AMMONIZIONE (II INFR)

  • TRAINOTTI ANDREA (TRENTO)
  • CHITI LORENZO (AQUILA MONTEVARCHI)
  • RUSSO LUCA (AUDACE CERIGNOLA)
  • RUTJENS OLIVA CHRISTIAN (FOGGIA)
  • STANGA LUCA (LECCO)
  • BONTEMPI MARCO (FIORENZUOLA)
  • PICCININI GABRIELE (FIORENZUOLA)
  • TULLI GIACOMO (IMOLESE)
  • FERRARA MICHELE (ACR MESSINA)
  • RAGUSA ANTONINO (ACR MESSINA)
  • TOLOMELLO FILIPPO (MONTEROSI TUSCIA)
  • SACCANI MATTEO (PERGOLETTESE)
  • CHIERICO LUCA (PIACENZA)
  • POLITO VINCENZO (POTENZA)
  • VERRENGIA BRUNO (POTENZA)
  • BIANCO GABRIEL (PRO SESTO)
  • SENIGAGLIESI LUCA (RECANATESE)
  • SIMONETTI LORENZO (RENATE)
  • GRANDI MATTEO (SANGIULIANO)
  • MARINI GIANLUCA (TARANTO)
  • SCOTTO LUIGI (TORRES)
  • MEAZZI LORENZO (VIRTUS ENTELLA)

AMMONIZIONE (I INFR)

  • PEREZ JOSHUA GIOVANNI (AQUILA MONTEVARCHI)
  • ROMAGNOLI ANDREA (VIRTUS FRANCAVILLA)
  • PELLEGRINO ALESSANDRO (LATINA)
  • DI QUINZIO DAVIDE (LUCCHESE)
  • HRISTOV ANDREA ROSENOV (REGGIANA)
  • VALLOCCHIA ANDREA (REGGIANA)
  • PISCITELLA GIAMMARIO (RIMINI)
  • ORLANDO FRANCESCO (SIENA)

Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le modalità e i termini stabiliti dall’art. 71 C.G.S.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

– addebito su conto campionato;
– assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
– bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.