Squalificati in Coppa Italia 2023/2024 dopo la finale

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Due giornate di squalifica per l’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, ammenda di 1500 euro per l’Atalanta

MILANO – Il Giudice Sportivo prof. avv. Alessandro Zampone, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 16 maggio 2024, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate.

a) SOCIETA’

Il Giudice sportivo,

premesso che in occasione della gara di finale sostenitori delle Società Atalanta e Juventus, hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS,

delibera,

salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

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Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. ATALANTA per avere suoi sostenitori, prima dell’inizio della gara, lanciato nel recinto di giuoco un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

b) CALCIATORI

CALCIATORI NON ESPULSI

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE

PRIMA SANZIONE

  • VLAHOVIC Dusan (Juventus)

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE

PRIMA SANZIONE

  • DJIMSITI Berat (Atalanta)
  • HIEN Isak Malcolm Kw (Atalanta)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE

PRIMA SANZIONE

  • SILVA NASCIMENTO Gleison Bremer (Juventus)
  • TOLOI Rafael (Atalanta)

c) ALLENATORI

ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMENDA DI € 5.000,00

  • ALLEGRI Massimiliano (Juventus): perché, al 50° del secondo tempo, si avvicinava al Quarto Ufficiale con atteggiamento aggressivo e di plateale e polemico dissenso per contestare una decisione arbitrale; alla notifica del provvedimento di espulsione reiterava tale atteggiamento rivolgendo anche espressioni irriguardose sull’operato degli Ufficiali di gara; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale; dopo la notifica del provvedimento di espulsione e prima di abbandonare il recinto di gioco, rivolgeva inoltre gesti irridenti nei confronti del Direttore di gara.