Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso degli ottavi di finale i sostenitori delle Società Bologna, Lazio e Milan hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS,
delibera
salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.
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Ammenda di € 8.000,00: alla Soc. MILAN a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato l’inizio del primo tempo di circa due minuti e l’inizio del secondo tempo di circa due minuti; recidiva.
Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. INTER per aver suoi sostenitori, al 32° del secondo tempo, rivolto un coro denigratorio nei confronti di altra tifoseria.
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO
AMMONIZIONE
PRIMA SANZIONE
Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato LNPA delle società.
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