Una giornata di squalifica per Fini del Genoa, ammenda di 8mila euro per la società Milan e 5mila per quella dell’Inter
MILANO – Il Giudice Sportivo prof. avv. Alessandro Zampone, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 5 dicembre 2025, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate.
a) SOCIETÀ
Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso degli ottavi di finale i sostenitori delle Società Bologna, Lazio e Milan hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS,
delibera
salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.
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Ammenda di € 8.000,00: alla Soc. MILAN a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato l’inizio del primo tempo di circa due minuti e l’inizio del secondo tempo di circa due minuti; recidiva.
Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. INTER per aver suoi sostenitori, al 32° del secondo tempo, rivolto un coro denigratorio nei confronti di altra tifoseria.
b) CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
- FINI Seydou (Genoa): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.
PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO
AMMONIZIONE
PRIMA SANZIONE
- AZEVEDO JÚNIOR Hernani (Parma)
- CREMASCHI Benjamin (Parma)
- DE WINTER Koni (Milan)
- KORAČ Seid (Venezia)
- LUPERTO Sebastiano (Cagliari)
- PALMA Matteo (Udinese)
- PAVLOVIĆ Strahinja (Milan)
- POBEGA Tommaso (Bologna)
- PRATI Matteo (Cagliari)
Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato LNPA delle società.