MILANO – Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 27 gennaio 2026, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate
Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della terza giornata ritorno i sostenitori delle Società Atalanta, Como, Fiorentina, Genoa, Hellas Verona, Lecce, Milan, Roma e Udinese hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS,
delibera
salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.
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Ammenda di € 20.000,00: alla Soc. GENOA per avere suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo, lanciato una bottiglietta di plastica che colpiva al braccio, senza conseguenze lesive, un calciatore della squadra avversaria mentre usciva dal terreno di giuoco a seguito del provvedimento di espulsione; per avere, inoltre, lanciato un accendino ed alcune monetine che colpivano alla schiena, senza conseguenze lesive, un calciatore della squadra avversaria; per avere, infine, attinto con tre sputi il Quarto Ufficiale; infrazione quest’ultima rilevata dai collaboratori della Procura federale; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 15.000,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, al 48° del secondo tempo, indirizzato un fascio di luce-laser in direzione di un calciatore della squadra avversaria; per avere inoltre, nel corso della gara, lanciato nel recinto di gioco cinque petardi e numerosi fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 15.000,00: alla Soc. MILAN a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente provocato il ritardo di circa due minuti dell’inizio della gara; recidiva reiterata continuata.
Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di gioco tre petardi; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) e d) CGS.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. ATALANTA per avere suoi sostenitori, durante l’ingresso delle squadre sul terreno di gioco, esposto uno striscione rivolto ai responsabili dell’Ordine Pubblico.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. HELLAS VERONA per avere suoi sostenitori, al 20° del primo tempo, lanciato un petardo nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, poco prima dell’inizio della gara, lanciato un petardo nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA
AMMONIZIONE
SESTA SANZIONE
SECONDA SANZIONE
PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO
AMMONIZIONE
OTTAVA SANZIONE
SETTIMA SANZIONE
SESTA SANZIONE
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)
TERZA SANZIONE
SECONDA SANZIONE
PRIMA SANZIONE
PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)
AMMONIZIONE
TERZA SANZIONE
SECONDA SANZIONE
NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
NON ESPULSI
AMMENDA DI €15.000,00
Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato LNPA delle società.
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