MILANO – Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 26 maggio 2025, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate.
Il Giudice sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della diciannovesima giornata ritorno i sostenitori delle Società Atalanta, Bologna, Como, Empoli, Fiorentina, Hellas Verona, Juventus, Lazio, Lecce, Napoli, Torino Udinese e Venezia hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS,
delibera
salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.
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Ammenda di € 15.000,00: alla Soc. LECCE a titolo di responsabilità diretta in relazione al comportamento del proprio Presidente.
Ammenda di € 8.000,00: alla Soc. ATALANTA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato numerose aste di bandiera e bicchieri di plastica sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 8.000,00: alla Soc. BOLOGNA per avere suoi sostenitori, al termine della gara, lanciato un bicchiere di plastica semipieno sul terreno di giuoco in direzione degli Ufficiali di gara; per avere inoltre, nel corso della gara, lanciato numerosi petardi ed un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 7.000,00: alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato quattro petardi, fumogeni e una bottiglia d’acqua nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. HELLAS VERONA per avere suoi sostenitori, al termine della gara, lanciato un petardo e numerosi fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. INTERNAZIONALE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, intonato cori beceri nei confronti della tifoseria di altra Società.
Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. LECCE per non avere, i propri sostenitori, rispettato il minuto di silenzio disposto dalla F.I.G.C.
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, al termine della gara, lanciato due fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, nel corso del primo tempo, lanciato un petardo ed una bottiglietta di plastica nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. VENEZIA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato due fumogeni sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMENDA DI € 15.000,00
SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMENDA DI € 10.000,00
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 10.000,00
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA
AMMONIZIONE
OTTAVA SANZIONE
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)
TERZA SANZIONE
PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (NONA SANZIONE)
AMMONIZIONE
SESTA SANZIONE
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)
TERZA SANZIONE
SECONDA SANZIONE
PRIMA SANZIONE
PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)
AMMONIZIONE
TERZA SANZIONE
SECONDA SANZIONE
AMMONITI
TERZA SANZIONE
SECONDA SANZIONE
ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA € 5.000,00
NON ESPULSI
AMMENDA DI € 15.000,00
AMMENDA DI € 10.000,00
ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
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