MILANO – Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 22 dicembre 2025, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate
Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della sedicesima giornata andata i sostenitori delle Società Cagliari, Fiorentina, Genoa e Udinese hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS,
delibera
salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.
* * * * * * * * *
Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. FIORENTINA per avere suoi sostenitori, al 23° del primo tempo, lanciato alcuni petardi e fumogeni nel recinto di giuoco uno dei quali raggiungeva la rete di una porta danneggiandola, costringendo l’Arbitro ad interrompere la gara per più di un minuto; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 5000,00: alla Soc. GENOA per avere suoi sostenitori, al 50° del secondo tempo, lanciato due bottigliette di plastica, un accendino ed una moneta sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 3000,00: alla Soc. CREMONESE a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa due minuti l’inizio del primo tempo
Ammenda di € 2000,00: alla Soc. SASSUOLO a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa un minuto l’inizio del secondo tempo
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA
AMMONIZIONE
PRIMA SANZIONE
PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)
AMMONIZIONE
TERZA SANZIONE
SECONDA SANZIONE
PRIMA SANZIONE
PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO
AMMONIZIONE E AMMENDA DI € 2000,00 (SECONDA SANZIONE)
AMMONIZIONE
TERZA SANZIONE
PRIMA SANZIONE
ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
AMMONITI
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)
PRIMA SANZIONE
ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
Il Giudice Sportivo: dott. Gerardo Mastrandrea
Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato LNPA delle società.
Calciomagazine ® since 2005 - Notizie Calcio supplemento al Giornale Online L'Opinionista
p.iva 01873660680 Testata giornalistica Reg. Trib. di Pescara n.08/08 dell'11/04/08 - Iscrizione al ROC n°17982 del 17/02/2009
Calciomagazine sui social - Redazione - Privacy - Cookie Policy