
Una giornata di squalifica per Diego Carlos del Como e due giornate per l’allenatore del Lecce, Eusebio Di Francesco
MILANO – Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 30 dicembre 2025, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate.
a) SOCIETÀ
Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della diciassettesima giornata andata i sostenitori delle Società Atalanta, Bologna, Inter, Juventus, Lazio, Lecce, Napoli, Parma, Pisa, Roma e Udinese hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS,
delibera
salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.
* * * * * * * * *
Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. MILAN a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa quattro minuti l’inizio della gara; recidiva reiterata.
Ammenda di € 8.000,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco alcuni petardi, due fumogeni e tre bottigliette; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 7.000,00: alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato sul terreno di giuoco un petardo, due fumogeni e una bottiglietta; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. FIORENTINA per avere suoi sostenitori, nel corso
della gara, lanciato due petardi uno sul terreno di giuoco e uno nel recinto di giuoco;
sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. BOLOGNA per avere suoi sostenitori, nel corso della
gara, lanciato due fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29,
comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. ATALANTA per avere suoi sostenitori, al 34° del
secondo tempo, lanciato una bottiglietta sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex
art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
b) CALCIATORI
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
- SANTOS SILVA Diego Carlos (Como): per comportamento scorretto nei confronti di
un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)
- NUNES JESUS Juan Guilherme (Napoli)
- ZANIOLO Nicolò (Udinese)
AMMONIZIONE
SECONDA SANZIONE
- KABASELE Christian (Udinese)
PRIMA SANZIONE
- BONAZZOLI Federico (Cremonese)
- DOMINGUEZ Benjamin (Bologna)
- LAURIENTÉ Armand Gaetan (Sassuolo)
- SOTTIL Riccardo (Lecce)
PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO
AMMONIZIONE
SESTA SANZIONE
- PERRONE RODRIGUEZ Maximo (Como)
- PONGRAČIĆ Marin (Fiorentina)
- SMOLČIĆ Ivan (Como)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)
- BARBIERI Tommaso (Cremonese)
- CARACCIOLO Antonio (Pisa)
- KARLSTRÖM Jesper (Udinese)
- LOCATELLI Manuel (Juventus)
- MANDRAGORA Rolando (Fiorentina)
- RAMADANI Ylber (Lecce)
TERZA SANZIONE
- ALI MOHAMED ELMUSRATI Almoatasembellah (Hellas Verona)
- CATALDI Danilo (Lazio)
- FADERA Alieu (Sassuolo)
- SULEMANA Kamaldeen (Atalanta)
- VLAŠIĆ Nikola (Torino)
- VURAL Isak (Pisa)
SECONDA SANZIONE
- BASTONI Alessandro (Inter)
- CANCELLIERI Matteo (Lazio)
- CANDE Fali (Sassuolo)
- FRENDRUP Morten Wetche (Genoa)
- MCTOMINAY Scott Francis (Napoli)
- NKOUNKOU Niels Patrick (Torino)
- PELLEGRINI Luca (Lazio)
- TRAMONI Matteo (Pisa)
PRIMA SANZIONE
- ANGORI Samuele (Pisa)
- CIRCATI Alessandro (Parma)
- KOLAŠINAC Sead (Atalanta)
- VECINO FALERO Matias (Lazio)
PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO
AMMONIZIONE
SECONDA SANZIONE
- ABOUKHLAL Zakaria (Torino)
PRIMA SANZIONE
- BUTEZ Jean Jules Michel (Como)
- CORVI Edoardo (Parma)
- RAVAGLIA Federico (Bologna)
c) ALLENATORI
ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA
- DI FRANCESCO Eusebio Luca (Lecce): per avere, al 23° del primo tempo, contestato una decisione arbitrale rivolgendo al Direttore di gara epiteti gravemente insultanti, per avere, inoltre, all’atto del provvedimento di espulsione continuato la protesta; infrazioni rilevate dal Quarto Ufficiale.
AMMONITI
PRIMA SANZIONE
- PISACANE Fabio (Cagliari)
Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato LNPA delle società.