MILANO – Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 23 settembre 2025, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate.
Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quarta giornata andata i sostenitori delle Società Bologna, Cremonese, Fiorentina, Genoa, Hellas Verona, Juventus, Lecce, Milan, Udinese hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS,
delibera
salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.
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Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato quattro petardi, numerosi fumogeni e sei bottigliette di plastica nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, al 51° del secondo tempo, lanciato un fumogeno in un settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria, per avere inoltre, nel corso della gara, lanciato due petardi nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. LECCE a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa quatto minuti l’inizio del primo tempo.
Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. UDINESE a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ritardato l’inizio del primo tempo di circa due minuti poiché alcuni giocatori dovevano rendere conforme il proprio equipaggiamento; per avere, inoltre ingiustificatamente ritardato di circa due minuti l’inizio del secondo tempo.
Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. CAGLIARI a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa tre minuti l’inizio del secondo tempo.
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. HELLAS VERONA per avere suoi sostenitori, al 5° del primo tempo, intonato cori insultanti nei confronti della tifoseria della squadra avversaria.
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. MILAN a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ritardato l’inizio del primo tempo di circa due minuti poiché alcuni giocatori dovevano rendere conforme il proprio equipaggiamento.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato piccoli oggetti cilindrici di plastica nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA
AMMONIZIONE
PRIMA SANZIONE
PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO
AMMONIZIONE
TERZA SANZIONE
SECONDA SANZIONE
PRIMA SANZIONE
PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO
AMMONIZIONE
SECONDA SANZIONE
PRIMA SANZIONE
ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA E AMMENDA DI €15.000,00
VIEIRA Patrick (Genoa): per avere, al 54° del secondo tempo, rivolto una critica irrispettosa agli Ufficiali di gara; successivamente, dopo la notifica del provvedimento di espulsione, rivolgeva un’espressione irriguardosa al Quarto Ufficiale; infrazione rilevata da una Assistente e dal Quarto Ufficiale.
AMMONITI
SECONDA SANZIONE
PRIMA SANZIONE
ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.
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