
Una giornata di squalifica per Tonoli del Modena, Elia e Magnino dell’Empoli, Fusi e Perrotta del Padova, Gravillon del Pescara, Matheus della Reggiana e Sounas dell’Avellino
MILANO – In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:
a) SOCIETÀ
Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della settima giornata ritorno i sostenitori
delle Società Bari, Carrarese, Cesena, Juve Stabia, Padova, Palermo, Pescara, Reggiana, Venezia e
Virtus Entella hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto
nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario
genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le
circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS,
delibera
salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle
Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.
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Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. FROSINONE pere avere, suoi sostenitori, al 39° del primo tempo,
lanciato sul terreno di giuoco un petardo, non distante da un calciatore della squadra avversaria
causandogli un grosso spavento e un lieve stordimento; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett.
b) CGS.
Ammenda di € 7.000,00: alla Soc. BARI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel
recinto di giuoco numerosi petardi e un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b)
CGS.
Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. PALERMO per avere, al 22° del primo tempo, impedito l’ingresso
sul terreno di giuoco di persona non identificata che causava la sospensione della gara per circa un
minuto e mezzo.
Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. PESCARA per avere suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo,
lanciato due fumogeni sul terreno e due fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art.
29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. CARRARESE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara,
lanciato alcune bottigliette nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b)
CGS.
b) CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
- TONOLI Daniel (Modena): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un
avversario.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA E AMMENDA DI €1.500,00
- ELIA Salvatore (Empoli): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area
di rigore avversaria; già diffidato (Quinta sanzione).
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
- FUSI Pietro (Padova): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato
(Decima sanzione). - GRAVILLON Andreaw Rayan (Pescara): per comportamento non regolamentare in campo; già
diffidato (Quinta sanzione). - LIMA PONTES Charlys Matheus (Reggiana): per comportamento scorretto nei confronti di un
avversario; già diffidato (Quinta sanzione). - MAGNINO Luca (Empoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato
(Quinta sanzione). - PERROTTA Marco (Padova): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già
diffidato (Decima sanzione). - SOUNAS Dimitrios (Avellino): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già
diffidato (Quinta sanzione).
PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA
AMMONIZIONE
TERZA SANZIONE
- ZANIMACCHIA Luca (Modena)
SECONDA SANZIONE
- BRUGMAN Gaston (Pescara)
PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (NONA SANZIONE)
- MANGRAVITI Massimiliano (Cesena)
AMMONIZIONE
SETTIMA SANZIONE
- ANTONINI LUI Matias (Catanzaro)
- BARRECA Antonio (Padova)
SESTA SANZIONE
- BUSIO Gianluca Cristiano (Venezia)
- PISCOPO Kevin (Bari)
- PORTANOVA Manolo (Reggiana)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)
- CAGNANO Andrea (Pescara)
- CURTO Marco (Empoli)
- GABRIELLONI Alessandro (Juve Stabia)
- OLZER Giacomo (Pescara)
TERZA SANZIONE
- CISTANA Andrea (Bari)
- DELLI CARRI Filippo (Monza)
- DIAKITE’ Salim (Juve Stabia)
- GELLI Jacopo (Frosinone)
- HADŽIKADUNIĆ Dennis (Sampdoria)
- KOUDA Rachid (Mantova)
SECONDA SANZIONE
- BELLICH Marco (Juve Stabia)
- CUNI Marvin (Bari)
- FRIGERIO Marco Romano (Südtirol)
PRIMA SANZIONE
- AMBROSINO DI BRUTTOPILO Giuseppe (Modena)
- BELLEMO Alessandro (Spezia)
- BELLONI Niccolò (Carrarese)
- CUPPONE Luigi (Virtus Entella)
- MAGGIORE Giulio (Bari)
- TIRELLI Mattia (Virtus Entella)
- TONIN Riccardo (Südtirol)
PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO
AMMONIZIONE E AMMENDA DI € 1.500,00 CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)
- CACCIAMANI Alessio (Juve Stabia): avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso
in area di rigore avversaria
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)
- OBARETIN Nosa Edward (Empoli)
AMMONIZIONE
SECONDA SANZIONE
- BUSO Nicolo (Mantova)
PRIMA SANZIONE
- DI PARDO Alessandro (Sampdoria)
- SKJELLERUP Laurs Osterby (Spezia)
c) ALLENATORI
ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA
- PETRAZZUOLO Amedeo (Juve Stabia): per avere, al 39° del secondo tempo, rivolto al Direttore di
gara una critica irrispettosa, per avere, inoltre, all’atto del provvedimento di espulsione assunto un
atteggiamento provocatorio nei confronti di un dirigente della squadra avversaria appoggiandogli
una mano sul volto. - VERGASSOLA Simone (Cesena): per avere, al termine della gara, con atteggiamento intimidatorio,
rivolto all’Arbitro un’espressione ingiuriosa.
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
- MODESTO Francesco Antonio (Mantova): per avere, all’8° del secondo tempo, contestato con
veemenza una decisione arbitrale.
AMMONITI
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)
- CALABRO Nicola Antonio (Carrarese)
d) DIRIGENTI
ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA
- CONSOLATI Alessandro (Modena): per avere, al 39° del secondo tempo, rivolto un’espressione
ingiuriosa a un calciatore della squadra avversaria; per avere, inoltre, all’atto del provvedimento di
espulsione assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti di un dirigente della squadra
avversaria, mettendogli le mani al collo.
Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato
saranno addebitati sul conto campionato LNPB delle società.