Calcioscommesse, cosa rischiano i giocatori coinvolti

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Se sul piano penale la questione potrebbe anche risolversi con una multa, la Giustizia sportiva, in tema di scommesse, é decisamente più severa

ROMA – Indagini per scommesse illegali su una rete che organizza puntate clandestine sul weba, avvisi di garanzia, un’attesa di nuovi nomi di possibili calciatori di Serie A coinvolti nel calcioscommesse. Il calcio in queste ore sta scrivendo un’altra brutta pagina della sua storia. Ma cosa rischiano i giocatori che dovessero essere ritenuti colpevoli?  Il reato in questione é quello di cui si tratta alla legge 41/1989: “Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza dello svolgimento delle manifestazioni sportive”, che all’art.4 co. 1 recita: “Chiunque esercita abusivamente l’organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro”.

Più severa, sul punto, la giustizia sportiva. L’art.24 del Codice di Giustizia Sportiva prevede che i tesserati non possano scommettere sugli incontri di Figc, Uefa e Fifa. Al comma 3 del citato articolo si legge: “La violazione […] comporta per i soggetti dell’ordinamento federale, per i dirigenti, per i soci e per i dirigenti delle società la sanzione della inibizione o della squalifica non inferiore a tre anni e dell’ammenda non inferiore ad euro 25.000,00.

La società presso i quali i giocatori sono tesserati potrebbero rischiare un’ammenda per responsabilità oggettiva. Inoltre, ai sensi del comma 5 del sopracitato articolo 24 del Codice di Giustizia sportiva: “I soggetti che siano venuti a conoscenza in qualunque modo che società o persone abbiano posto o stiano per porre in essere taluno degli atti indicati ai commi 1 e 2 (violazione del divieto di scommettere commettere sugli incontri di Figc, Uefa e Fifa), hanno l’obbligo di informarne, senza indugio, la Procura federale. Il mancato adempimento di tale obbligo comporta per i soggetti di cui all’art. 2 la sanzione della inibizione o della squalifica non inferiore a sei mesi e dell’ammenda non inferiore ad euro 15.000,00″.