MILANO – Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 26 agosto 2025, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate.
Gara Soc. JUVENTUS – Soc. PARMA
Il Giudice Sportivo,
letto il rapporto dei collaboratori della Procura federale, ritiene necessario che venga inviata, a cura della medesima Procura, acquisiti eventuali ulteriori elementi anche dai responsabili dell’Ordine pubblico, una dettagliata relazione aggiuntiva in ordine ai fatti denunciati, successivamente al termine della gara, dal calciatore della Soc. Juventus Weston James Earl Mckennie nonché in ordine alla individuazione delle persone responsabili dei cori insultanti e discriminatori e alla collaborazione della Soc. Parma ai fini della suddetta individuazione.
Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della prima giornata i sostenitori delle Società Genoa, Sassuolo, Napoli, Roma, Cagliari, Como, Atalanta, Udinese, Torino hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS,
delibera
salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.
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Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. PISA per avere suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo, indirizzato un fascio di luce-laser in direzione di un Assistente e di un calciatore della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 6.000,00: alla Soc. GENOA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato sul terreno di giuoco due fumogeni, che costringevano l’Arbitro a interrompere la gara per circa un minuto; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. PARMA per avere suoi sostenitori, al 35° del secondo tempo, lanciato un oggetto di medie dimensioni sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. LECCE a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ri-tardato l’inizio della gara di circa due minuti.
Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, al 13° del secondo tempo, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA
AMMONIZIONE
PRIMA SANZIONE
PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO
AMMONIZIONE
PRIMA SANZIONE
PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO
AMMONIZIONE
PRIMA SANZIONE
AMMONITI
PRIMA SANZIONE
Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.
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