MILANO – Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 24 febbraio 2026, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate.
Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della settima giornata ritorno i sostenitori delle Società Atalanta, Bologna, Cagliari, Fiorentina, Genoa ed Hellas Verona hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS,
delibera
salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.
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Ammenda di € 20.000,00: alla Soc. MILAN a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente provocato il ritardo di circa quattro minuti dell’inizio della gara e di circa tre minuti l’inizio del secondo tempo; recidiva reiterata continuata.
Ammenda di € 8.000,00: alla Soc. COMO a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente provocato il ritardo di circa tre minuti dell’inizio del secondo tempo; recidiva.
Ammenda di € 8.000,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco tre petardi ed alcuni fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. ATALANTA per avere suoi sostenitori, poco prima dell’inizio della gara ed al 2° del primo tempo, rivolto cori beceri nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria.
Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. BOLOGNA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato alcuni fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. JUVENTUS a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente provocato il ritardo di circa due minuti dell’inizio del secondo tempo.
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA E AMMENDA DI €2.000,00
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA
AMMONIZIONE
SETTIMA SANZIONE
SECONDA SANZIONE
PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO
AMMONIZIONE
SESTA SANZIONE
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)
TERZA SANZIONE
SECONDA SANZIONE
PRIMA SANZIONE
PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO
AMMONIZIONE
TERZA SANZIONE
SECONDA SANZIONE
ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
NON ESPULSI
AMMENDA DI €5.000,00
Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato LNPA delle società.
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