Squalificati in Serie C 2022/2023 dopo la 15° giornata: ecco quali

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Due giornate per Romano del Taranto, tra quelli per una Benalouane del Novara, Persia del Piacenza, Vitturini del Trento, Dezi del Padova, Cortinovis del Latina, Mallamo del Messina

FIRENZE – Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta del 28 Novembre 2022 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quindicesima giornata di andata del
campionato i sostenitori delle Società ACR Messina, Fidelis Andria, Pescara, Potenza e Taranto hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 CGS:
– introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze dannose;
considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

DELIBERA

salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

SOCIETA’

AMMENDA

€ 3000 TARANTO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti:
1. nell’aver fatto esplodere, cinque minuti prima del fischio di inizio della partita, quattordici petardi di notevole potenza nel proprio Settore;
2. nell’avere lanciato e fatto esplodere nel recinto di gioco, cinque minuti prima del fischio di inizio della partita, tre petardi di notevole potenza;
3. nell’avere lanciato e fatto esplodere nel recinto di gioco, al 26° minuto del primo tempo, un petardo di elevata potenza che esplodeva nei pressi della bandierina del calcio d’angolo prossima al Settore Ospiti, danneggiando il manto in erba sintetica (come da fotografie allegate);
4. nell’avere lanciato e fatto esplodere, al 7° minuto del secondo tempo, un petardo di notevole potenza nel Settore Tribuna, occupato dai tifosi dell’Avellino, senza colpire alcuna persona.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e la loro gravità, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e che, ad eccezione dei danni provocati al terreno di gioco, non si sono verificate ulteriori conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica allegata, obbligo risarcimento danni se richiesto).

€ 2500 POTENZA
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi da alcuni suoi sostenitori posizionati nel settore loro riservato, al termine del primo tempo, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, violenza morale e offesa dell’altrui dignità, consistiti nell’avere indirizzato degli sputi verso i Calciatori della Squadra avversaria, senza attingerli;
B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti:
1. al 6° minuto del primo tempo nell’avere fatto esplodere due bombe carta di cui una lanciata dentro al recinto di gioco e una all’interno del proprio Settore;
2. al 29° minuto del secondo tempo nell’avere fatto esplodere due bombe carta di cui una lanciata dentro al recinto di gioco ed una all’interno del proprio Settore;
3. nell’avere fatto esplodere, prima dell’inizio della partita, nel Settore loro riservato n° 2 petardi, al 2° minuto del primo tempo n° 2 petardi, all’ 11° minuto del primo tempo n° 2 petardi, al 13° minuto del primo tempo n° 1 petardo ed un petardo a fine gara;
C) per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere danneggiato una porta del bagno donne a servizio del Settore loro riservato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed, r. c.c., documentazione fotografica – obbligo di risarcimento danni se richiesto).

€ 1800 VIRTUS FRANCAVILLA
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori posizionati nel Settore loro riservato, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere fatto esplodere nel Settore medesimo, al 4° minuto circa del primo tempo ed al 2° minuto circa del secondo tempo, un petardo di media intensità in ciascuna delle due occasioni indicate;
B) per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere danneggiato alcuni degli accessori ed una cassetta di scarico posti nel bagno riservato ai tifosi di sesso maschile della squadra ospite.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e che non si sono verificate conseguenze dannose a causa delle esplosioni dei petardi (r. proc. fed, r. c.c., documentazione fotografica – obbligo di risarcimento danni se richiesto).

€ 1500 AVELLINO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver fatto esplodere un petardo di notevole potenza nel settore loro riservato al 36°minuto circa del primo tempo e nell’avere lanciato e fatto esplodere un petardo di notevole potenza all’interno del recinto di gioco al 26° minuto circa del secondo tempo.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed., r.c.c.).

€ 1500 JUVE STABIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi da un suo sostenitore posizionato nella Curva San Marco, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 15°minuto circa del secondo tempo, il contenuto di acqua di una bottiglietta che attingeva un Calciatore della Squadra avversaria mentre stava effettuando il riscaldamento all’interno del recinto di gioco;
B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver fatto esplodere nel Settore loro riservato due petardi, al 12° minuto circa del secondo tempo.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed., r.c.c.).

€ 1500 PERGOLETTESE per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi da alcuni suoi sostenitori posizionati nella Curva Sud locale, dietro la porta, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, violenza morale e offesa dell’altrui dignità, consistiti nell’avere colpito con degli sputi il portiere della squadra ospite al 38° minuto del primo tempo circa, sporgendosi dalla rete metallica di recinzione.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

€ 1500 PESCARA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori posizionati in Curva Nord, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato e fatto esplodere all’interno del recinto di gioco tre bombe carta di elevata potenza rispettivamente al 1° e 3° minuto del primo tempo, senza provocare danni a cose o persone. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

€ 500 ACR MESSINA per avere i suoi sostenitori posizionati nella Curva loro riservata intonato cori oltraggiosi nei confronti dei tifosi della Squadra avversaria, al 25° minuto del secondo tempo per due minuti circa e dal 36° al 42° circa del secondo tempo. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r.proc. fed.).

€ 500 FOGGIA per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori posizionati nel settore loro riservato, consistiti nell’avere acceso nel loro Settore quattro fumogeni, così provocando il parziale danneggiamento di un sedile. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed, r. c.c., documentazione fotografica – obbligo di risarcimento danni se richiesto).

€ 500 TRIESTINA per avere i suoi sostenitori posizionati nella Curva Sud intonato cori oltraggiosi:
1. al 31° ed al 33° minuto circa del secondo tempo nei confronti di un Calciatore della Squadra avversaria, in entrambe le occasioni ripetendolo per quattro volte;
2. al 32° minuto circa del secondo tempo nei confronti di un Dirigente della Squadra avversaria, ripetendolo per quattro volte.
Ritenuta la continuazione, valutate le modalità complessive dei fatti misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S. Misura ulteriormente attenuata in considerazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r.proc. fed.).

€ 200 TRENTO per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere danneggiato una porta interna di uno dei servizi igienici loro riservati. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13. comma 2, e 26 C.G.S., valutate
le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c. – documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).

DIRIGENTI

DIRIGENTI ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 13 DICEMBRE 2022

CASELLA ALEX (PRO VERCELLI)
per avere, nell’intervallo tra il primo e il secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, nel tunnel che conduce agli spogliatoi, si avvicinava allo stesso con
fare aggressivo e gli mostrava l’immagine di un calcio di rigore sul cellulare contestando il suo operato e pronunciando frasi irrispettose nei suoi confronti. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta e considerata la sua maggiore gravità in conseguenza della funzione di Dirigente Addetto all’Arbitro ricoperta dal CASELLA (referto arbitrale, r. proc. fed.).

DIRIGENTI NON ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 2 DICEMBRE 2022

MATARRESE STEFANO (TRIESTINA)
per avere fatto accesso sul terreno di gioco quanto meno dal 41° minuto del primo tempo, nonostante non fosse inserito nella distinta gara e non fosse compreso fra i soggetti autorizzati ad accedere sul terreno di gioco. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 2, 4, 6, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. proc. fed.).

GANGALE MAURO (TRIESTINA)
per avere fatto accesso sul terreno di gioco dal 1° minuto del primo tempo, nonostante non fosse inserito nella distinta gara e non fosse compreso fra i soggetti autorizzati ad accedere sul terreno di gioco. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 2, 4, 6, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. proc. fed.).

ALLENATORI

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED EURO 1000 DI AMMENDA

  • BRUNO SALVATORE (PIACENZA) per avere, al 45° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta offensiva nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto, a gioco fermo, si alzava dalla panchina aggiuntiva e proferiva una frase offensiva nei loro confronti. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta (supplemento r.a.a., panchina aggiuntiva).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED EURO 500 DI AMMENDA

CANEO BRUNO (PADOVA) per avere, all’ 45° minuto del primo tempo, tenuto una condotta ingiuriosa ed irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto si avvicinava a quest’ultimo con fare minaccioso e, trattenuto da alcuni dirigenti, pronunciava frasi offensive nei suoi confronti. Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a) C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

CAPUANO EZIO (TARANTO) A) per avere, al 25° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto protestava reiteratamente per dissentire nei confronti del loro operato; B) per essersi trattenuto all’interno del tunnel che conduce agli spogliatoi dopo il provvedimento di espulsione. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S. e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (supplemento referto arbitrale, r. proc. fed).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

AUTERI GAETANO (ACR MESSINA) per avere, al 31° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto esce intenzionalmente dall’area tecnica per dissentire nei confronti di una sua decisione. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

ALLENATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (III INFR)

  • PACI MASSIMO (PRO VERCELLI)

AMMONIZIONE (II INFR)

  • TEDINO BRUNO (TRENTO)
  • VARGAS PALACIOS JORGE FRANCISCO (PRO PATRIA)

AMMONIZIONE (I INFR)

  • DOSSENA ANDREA (RENATE)

CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

  • ROMANO ANTONIO (TARANTO) A) una giornata di squalifica effettiva per avere, al 25° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa e offensiva nei confronti della Quaterna Arbitrale, pronunciando frasi offensive e irrispettose nei loro confronti per contestarne il loro operato; B) una giornata di squalifica effettiva per recidività in ammonizione (V INFR). Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., ritenuta la continuazione e valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED EURO 1000 DI AMMENDA

BENALOUANE YOHAN (NOVARA) per avere, al 14° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario in quanto, a gioco fermo, per svincolarsi dallo stesso lo colpiva con una gomitata al fianco sinistro provocandogli un forte dolore. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessiva della condotta, considerata la natura del gesto e rilevato che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell’avversario.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

  • PERSIA ANGELO (PIACENZA) per avere, al 35° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, in quanto nel tentativo di colpire il pallone che si trovava tra i piedi dell’avversario, calciava con vigoria sproporzionata con il collo del piede lo stinco dell’avversario. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessiva della condotta e rilevato che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell’avversario.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

  • VITTURINI DAVIDE (TRENTO)
  • DEZI JACOPO (PADOVA)
  • CORTINOVIS FABIO (LATINA)
  • MALLAMO ANDREA (ACR MESSINA)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)

  • VEZZONI FRANCO ORLANDO (PRO PATRIA)
  • BARBIERI TOMMASO (JUVENTUS NEXT GEN)
  • GASPERI MATTEO (MONTEROSI TUSCIA)
  • CELLA STEFANO (VIRTUS VERONA)
  • FAEDO CARLO (VIRTUS VERONA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)

  • LAARIBI MOHAMED (POTENZA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

  • BOFFELLI ANDREA (PRO PATRIA)
  • DE CIANCIO RODRIGO FACUNDO (PICERNO)
  • MALDONADO MOROCHO LUIS ALBERTO (LECCO)
  • HADZIOSMANOVIC CRISTIAN (FIDELIS ANDRIA)
  • GRAZIANI VITTORIO (GELBISON)
  • NUNZIANTE CHRISTIAN (GELBISON)
  • DE ROSA ROBERTO (GIUGLIANO)
  • PAULINO DA SILVA GLADESTONY ESTE (GIUGLIANO)
  • ZULLO WALTER (GIUGLIANO)
  • ANGILERI ANTONY (ACR MESSINA)
  • VASSALLO FRANCESCO (MONOPOLI)
  • COSENZA FRANCESCO (PIACENZA)
  • PINATO MARCO (PORDENONE)
  • ARMINI NICOLO’ (POTENZA)
  • CATURANO SALVATORE (POTENZA)
  • BRUSCHI NICOLO (PRO SESTO)
  • MORACHIOLI GREGORIO (RENATE)
  • ANTONINI LUI MATIAS (TARANTO)
  • MAZZOLO FRANCESCO (VIRTUS VERONA)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

  • PIROLI DANILO (MONTEROSI TUSCIA)

AMMONIZIONE (VII INFR)

  • PETRICCIONE JACOPO (CROTONE)
  • BROSCO RICCARDO (PESCARA)
  • CORRADI MATTIA (PRO SESTO)

AMMONIZIONE (VI INFR)

  • BATTISTINI MATTEO (LECCO)
  • LAKTI ERALD (LECCO)
  • BRIGHENTI NICOLO’ (CATANZARO)
  • CIANCI PIETRO (CATANZARO)
  • GILLI MATTEO (GELBISON)
  • KONATE AMARA (ACR MESSINA)
  • ARINI MARIANO (PERGOLETTESE)
  • MUNGO DOMENICO (VITERBESE)

AMMONIZIONE (III INFR)

  • MATERA ANTONIO (AVELLINO)
  • RIZZO AGOSTINO (AVELLINO)
  • ILARI CARLO (LECCO)
  • PINZAUTI LORENZO (LECCO)
  • SCOGNAMILLO STEFANO (CATANZARO)
  • CUPPONE LUIGI (PESCARA)
  • SOLCIA DANIELE (VIRTUS FRANCAVILLA)
  • COMPAGNON MATTIA (JUVENTUS NEXT GEN)
  • RAFIA HAMZA (JUVENTUS NEXT GEN)
  • CHIORRA NICCOLO’ (MANTOVA)
  • DE FRANCESCO ALBERTO (MANTOVA)
  • CATANIA LORENZO (ACR MESSINA)
  • BURIC NIKOLA (NOVARA)
  • IEZZI ROBERTO (PRO VERCELLI)
  • MAISTRELLO TOMMY (RENATE)
  • POSSENTI MARCELLO (RENATE)
  • DIABY ABOUBAKAR (TARANTO)
  • CIOFANI MATTEO (TRIESTINA)
  • LOLLO LORENZO (TRIESTINA)
  • BOCCIA SALVATORE (TURRIS)
  • LONGO SALVATORE (TURRIS)

AMMONIZIONE (II INFR)

  • FIETTA GIOVANNI (PRO PATRIA)
  • CRETELLA CARMINE (PADOVA)
  • CUOMO GIUSEPPE (CROTONE)
  • CIOTTI PIETRO (FIDELIS ANDRIA)
  • DJIBRIL MALIK (FIDELIS ANDRIA)
  • IGLIO GIUSEPPE (GIUGLIANO)
  • OYEWALE SULAIMAN (GIUGLIANO)
  • RIZZO NICOLAS CESAR (GIUGLIANO)
  • BORDIN ALESSANDRO (LATINA)
  • MARGIOTTA FRANCESCO (LATINA)
  • PROCACCIO ANDREA (MANTOVA)
  • BERTO GABRIELE (ACR MESSINA)
  • BARITI DAVIDE (PERGOLETTESE)
  • LUCENTI MATTEO (PERGOLETTESE)
  • MATINO EMMANUELE (POTENZA)
  • PERROTTA MARCO (PRO VERCELLI)
  • MARANO FRANCESCO (RENATE)
  • ALCIBIADE RAFFAELE (SANGIULIANO)
  • LA MONICA GIUSEPPE (TARANTO)
  • FRASCATORE PAOLO (TURRIS)

AMMONIZIONE (I INFR)

  • PANE PASQUALE (AVELLINO)
  • TUMMINELLO MARCO (CROTONE)
  • BOBEN MATIJA (PESCARA)
  • PIETRELLI ALESSANDRO (FERALPISALO’)
  • TONETTO MATTIA (FERALPISALO’)
  • SAVINI ALBERTO (FIDELIS ANDRIA)
  • DI MARCO TOMMASO (VIRTUS FRANCAVILLA)
  • MAIORINO PASQUALE (VIRTUS FRANCAVILLA)
  • SANTOS FREIRE CHRISTIAN ROBERT (JUVE STABIA)
  • MALOTTI MANUELE (RENATE)
  • MARCHI PAOLO (SANGIULIANO)
  • METLIKA ANTONIO (SANGIULIANO)
  • ROCCHETTI YURI (TRIESTINA)
  • ARDIZZONE FRANCESCO (TURRIS)
  • AMADIO MARCO (VIRTUS VERONA)
  • NALINI ANDREA (VIRTUS VERONA)

Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le modalità e i termini stabiliti dall’art. 71 C.G.S.
Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:
– addebito su conto campionato;
– assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
– bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000
Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società