Squalificati in Serie C 2022/2023 dopo la 29° giornata

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lega pro cm

Due giornate di squalifica per Ilari del Lecco, Santini del Rimini, Kanouté dell’Avellino e Idda della Virtus Francavilla

FIRENZE – Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nelle sedute del 27 e 28 Febbraio 2023 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano.

Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della decima giornata di ritorno del campionato i sostenitori delle Società ACR MESSINA, ALESSANDRIA, AUDACE CERIGNOLA, CARRARESE, CESENA, FIDELIS ANDRIA, FOGGIA, LATINA, L.R. VICENZA e TRIESTINA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 CGS:
– introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenza dannose;
-ovvero intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità, anche in considerazione della loro dimensione, contenuto o percepibilità;
considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

SOCIETA’

AMMENDA

€ 2500 FIDELIS ANDRIA

A) per avere i suoi sostenitori presenti nella Curva Sud intonato al minuto 46° minuto del primo tempo ed al 47° minuto del secondo tempo, due volte in ciascuna occasione, cori offensivi e insultanti nei confronti dei tifosi avversari che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata
nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto, ma non idonei a porre in essere un comportamento discriminante di tipo razzistico;
B) per avere i suoi sostenitori presenti nella Curva Nord intonato, al 25° minuto del primo tempo, per circa 15 secondi e per tre volte, cori oltraggiosi nei confronti dei tifosi avversari;
C) per avere i suoi sostenitori intonato, a più riprese durante la partita, cori oltraggiosi nei confronti dei tifosi avversari;
D) per avere i suoi sostenitori presenti nella Curva Nord, durante la fase di riscaldamento delle due squadre ed al 1° e 2° minuto del primo tempo, puntato un raggio laser di colore verde all’indirizzo dei calciatori del Foggia presenti sul terreno di giuoco, senza ulteriori conseguenze;
E) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver fatto esplodere all’interno del recinto di gioco due petardi. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13,
comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

€ 2000 TORRES

per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori posizionati nella Curva Ospiti loro riservata, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato:
1. all’interno del campo per destinazione al 7° minuto del primo tempo, una bottiglietta d’acqua, senza conseguenze;
2. all’interno del recinto di gioco al 27° minuto del primo tempo, tre bottigliette d’acqua e un bicchiere di carta, al 40° minuto del primo tempo un bicchiere di plastica, senza conseguenze;
3. durante l’intervallo una bottiglia d’acqua e alcuni bicchieri verso la Tribuna Centrale, occupata dai tifosi avversari, senza colpire alcuno;
4. al 7° minuto del secondo tempo, un bicchiere contenente liquido verso un tesserato avversario espulso che abbandonava il terreno e verso un dirigente che lo accompagnava, mentre passavano sotto la Curva riservata ai tifosi della Torres. Nell’occasione il tesserato espulso veniva attinto dal liquido lanciato sul terreno di gioco.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e che non si sono verificate conseguenze dannose ulteriori rispetto al lancio di liquido che ha colpito il tesserato avversario (r. proc. fed., r. c.c.).

€ 1500 JUVE STABIA

A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori posizionati nella Curva Sud integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato, al 15° ed al 25° minuto del secondo tempo, due fumogeni nel recinto di gioco;
B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori posizionati nella Curva Sud integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver fatto esplodere nel recinto di gioco due petardi di elevata potenza, di cui uno al 48° minuto del secondo tempo ed un altro al termine della gara;
C) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori posizionati nella Curva Sud integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato all’interno del recinto di gioco, al 28° minuto del secondo tempo, due bottigliette di acqua da mezzo litro semipiene con il tappo, all’indirizzo dei calciatori del Catanzaro, intenti a festeggiare una rete, senza colpire alcuno. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed., r.c.c.).

€ 800 OLBIA

per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica,  consistiti nell’aver lanciato e fatto esplodere all’interno del recinto di gioco un petardo al 93° minuto, senza conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r.c.c.).

€ 800 TARANTO

per avere una persona non identificata, ma riferibile alla Società in quanto indossava indumenti con il logo della stessa, fatto accesso nella zona antistante gli spogliatoi, nonostante non fosse inserita in distinta e, avvicinandosi all’Arbitro, per avere proferito parole irriguardose nei suoi confronti per dissentire sul suo operato. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti e rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta. Misura attenuata in considerazione dei modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (referto arbitrale).

€ 500 FOGGIA

per avere i suoi sostenitori intonato, a più riprese durante la partita, cori oltraggiosi e comportanti offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale nei confronti dei tifosi avversari. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta, considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

€ 500 PORDENONE

per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere danneggiato in più punti il vetro che separa la Curva del Settore Ospiti dalla Tribuna. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r.c.c., documentazione fotografica – obbligo di risarcimento danni se richiesto).

€ 300 CESENA

per fatti per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere danneggiato quattro seggiolini all’interno del Settore Distinti loro riservato. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r.c.c., documentazione fotografica – obbligo di risarcimento danni se richiesto).

€ 300 MONOPOLI

per avere per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori posizionati nel Settore Distinti integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato all’interno del recinto di gioco, al 2° minuto circa del primo tempo, un bicchiere di plastica grande contenente liquido senza colpire alcuno. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

€ 300 PRO PATRIA

per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nella Curva Ospiti, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato all’interno del recinto di gioco al 33° minuto del secondo tempo, un bicchiere di plastica semipieno di liquido giallo, senza colpire alcuno. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed., r.c.c.).

€ 300 SANGIULIANO

per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere danneggiato parti dei servizi igienici loro destinati. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r.c.c., documentazione fotografica – obbligo di risarcimento danni se richiesto).

€ 200 ACR MESSINA

per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere danneggiato i rubinetti dei servizi a loro riservati nel Settore Ospiti. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c., supplemento r.c.c., documentazione fotografica – obbligo di risarcimento danni se richiesto).

€ 200 LECCO

per avere alcuni dei suoi sostenitori, posizionati in Curva Nord, intonato, al 36° minuto del primo tempo, per due volte, cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell’Ordine. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r.c.c.).

€ 200 PADOVA

per avere alcuni dei suoi sostenitori, posizionati in Curva Nord, intonato, al 33° minuto del secondo tempo, per due volte, cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell’Ordine. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed.).

€ 200 TRIESTINA

per avere i propri sostenitori, intonato cori oltraggiosi nei confronti di Istituzioni dello Stato, al 21° ed al 66° minuto, per due volte in ciascuna delle occasioni. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

€ 200 VIRTUS ENTELLA

per fatti per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere danneggiato un seggiolino all’interno della Curva Sud loro riservata. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerate le misure previste poste in essere in applicazione ai modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r.c.c., documentazione fotografica – obbligo di risarcimento danni se richiesto).

DIRIGENTI ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 28 MARZO 2023 E EURO 500 DI AMMENDA

EVANGELISTI LUCA (TARANTO)

A) per avere, al 30° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto si alzava dalla panchina aggiuntiva e proferiva una frase offensiva nei suoi confronti;
B) al termine della gara, rientrava sul terreno di gioco e si avvicinava all’Arbitro con fare minaccioso e gli mostrava, a pochi centimetri dal viso, un telefonino che ritraeva l’immagine di un’azione di gioco, contestava il suo operato e pronunciava frasi irriguardose e offensive nei suoi confronti. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva, referto arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 14 MARZO 2023 E EURO 500 DI AMMENDA

MINUTOLI ANTONINO (SANGIULIANO)

A) per avere, al 12° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, e un comportamento non corretto in quanto, nonostante i precedenti richiami, usciva dall’area tecnica e pronunciava una frase irrispettosa per dissentire nei confronti di una sua decisione;
B) per avere tenuto una condotta non corretta in quanto, al momento della notifica del provvedimento di espulsione, il SIG. MINUTOLI sedeva sulla panchina principale in luogo di quella aggiuntiva. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 2, lett a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

MARINACCI VINCENZO (TARANTO)

per avere, al termine della gara, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, entrava sul terreno di gioco e si avvicinava all’Arbitro con fare minaccioso mostrandogli, a pochi centimetri dal viso, un telefonino che ritraeva l’immagine di un’azione di gioco, contestava il suo operato e pronunciava frasi irriguardose nei suoi confronti. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 7 MARZO 2023 E EURO 500 DI AMMENDA

LOVISA MATTEO (PORDENONE)

per avere, al 30° minuto del primo tempo, tenuto un comportamento non corretto in quanto, nonostante i precedenti richiami, usciva dall’area tecnica cercando lo scontro verbale con i
componenti della panchina avversaria. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2,  C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva, r. IV Ufficiale).

DIRIGENTI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (I INFR)

  • TARQUINI RICCARDO (IMOLESE)
  • DEOMA DANIELE (LUCCHESE)

ALLENATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CAPUANO EZIO (TARANTO)

per aver, al termine della gara, tenuto una condotta irriguardosa ed ingiuriosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto nello spazio antistante gli spogliatoi, inveiva nei loro confronti proferendo frasi irrispettose ed offensive per dissentire sul loro operato. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. proc. fed.).

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

  • CAPUANO EZIO (TARANTO)

AMMONIZIONE (III INFR)

  • CALABRO NICOLA ANTONIO (VIRTUS FRANCAVILLA)
  • PAZIENZA MICHELE (AUDACE CERIGNOLA)
  • VECCHI STEFANO (FERALPISALO’)

AMMONIZIONE (I INFR)

  • MANDOLA CARLO (ALESSANDRIA)

COLLABORATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA E EURO 500 DI AMMENDA

CASTRICATO LUCA GIOVANNI (OLBIA)

per avere, al 7° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto usciva intenzionalmente dall’area tecnica per dissentire nei confronti di una sua decisione. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

  • ILARI CARLO (LECCO) per avere, al 2° minuto del secondo tempo, tenuto una gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, in quanto con il pallone nelle vicinanze, senza averlo visto sopraggiungere, lo colpiva con la gamba alta e i tacchetti esposti in testa all’altezza della tempia con vigoria sproporzionata. Misura della sanzione in applicazione dell’art 38 C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, la pericolosità e le modalità del fallo commesso e, dall’altra, che non si sono verificate conseguenze dannose a carico dell’avversario.
  • SANTINI CLAUDIO (RIMINI) per avere, al 49° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, a gioco fermo, lo colpiva a mano aperta con una manata sul volto. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, la mancanza di conseguenze e le modalità della condotta e, dall’altra, la delicatezza della parte del corpo dell’avversario attinta e rilevato altresì che la condotta è stata posta in essere a gioco fermo senza possibilità di contesa del pallone.
  • KANOUTE MAMADOU YAYE (AVELLINO) per avere, al 13° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti del calciatore avversario IDDA RICCARDO in quanto, dopo essere stato spinto più volte da questo ultimo, reagiva mettendogli le mani al collo senza stringere e, successivamente, spintonandolo con forza e facendolo cadere a terra. Nell’occasione l’avversario non riportava danni fisici e si rialzava dopo qualche secondo. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato che non risultano conseguenze a carico dell’avversario.
  • IDDA RICCARDO (VIRTUS FRANCAVILLA) per avere, al 35°minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti del calciatore avversario in quanto spingeva con forza, con entrambe le mani al petto, KANOUTE MAMADOU YAYE facendolo indietreggiare di un paio di metri e quindi si avvicinava una terza volta all’avversario con fare minaccioso, provocando la reazione violenta dello stesso. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta e considerato che non risultano conseguenze a carico dell’avversario.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

  • TENTONI TOMMASO (NOVARA) per avere, all’11° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, contrastandolo con uso di forza eccessiva e mettendone a rischio l’incolumità fisica. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., considerato che non risultano conseguenze a carico dell’avversario.
  • CECCARELLI TOMMASO (PICERNO) per avere, al 48° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta non corretta nei confronti del portiere avversario in quanto, dopo aver segnato una rete mentre esultava, poneva in essere un gesto offensivo nei suoi confronti. Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

  • RENAULT CHRISTOPHE PHIL (ALESSANDRIA)
  • CATURANO SALVATORE (POTENZA)
  • VAGLICA GIOVANNI (PRO SESTO)
  • GRECO JEAN FREDDI (L.R. VICENZA)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (X INFR)

  • PIANA LUCA (ARZIGNANO V.)
  • PIERNO ROBERTO (VIRTUS FRANCAVILLA)
  • DI LIVIO LORENZO (LATINA)
  • VASSALLO FRANCESCO (MONOPOLI)
  • ROCCA MICHELE (NOVARA)
  • ROSSI ALESSIO (S. DONATO TAVARNELLE)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)

  • MORETTI FEDERICO (ANCONA)
  • PAOLUCCI LORENZO (ANCONA)
  • GIUSTI ANDREA (AQUILA MONTEVARCHI)
  • BERTONI LUCA (PRO PATRIA)
  • MOLINARI STEFANO (PRO PATRIA)
  • ELEUTERI ALESSANDRO (FERMANA)
  • SPEDALIERI JONATHAN ANDREA (FERMANA)
  • BOLSIUS DON JOSE’ HENRI (FIDELIS ANDRIA)
  • AVELLA MICHELE (VIRTUS FRANCAVILLA)
  • PIOVACCARI FEDERICO (GIUGLIANO)
  • SORRENTINO LORENZO (GIUGLIANO)
  • BONINI FEDERICO (GUBBIO)
  • GIANNOTTI PASQUALE (MONOPOLI)
  • PINTO GIOVANNI (MONOPOLI)
  • BIANCU ROBERTO (OLBIA)
  • CIGARINI LUCA (REGGIANA)
  • NOCCIOLI FRANCESCO (S. DONATO TAVARNELLE)
  • LEONE GIUSEPPE (SIENA)
  • TESSIORE ANDREA (TRIESTINA)
  • ROLFINI ALEX (L.R. VICENZA)
  • RUGGERO MARCO (VIRTUS VERONA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (XIII INFR)

  • BALESTRERO DAVID

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)

  • SIMONETTI PIER LUIGI (ANCONA)
  • GUIDI MATTEO (PONTEDERA)
  • ROSAIA GIACOMO (GUBBIO)
  • FUMAGALLI ERMANNO (ACR MESSINA)
  • MASALA ALESSANDRO (TORRES)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

  • DEL FAVERO MATTIA (PRO PATRIA)
  • RICCIARDI MANUEL (AVELLINO)
  • RIZZO ALBERTO (FOGGIA)
  • DONNARUMMA ANTONIO (PADOVA)
  • GRASSINI DAVIDE (CARRARESE)
  • RAFIA HAMZA (PESCARA)
  • CANDELLORI KEVIN (FIDELIS ANDRIA)
  • SARTORE DOS SANTOS PEREZ (FIORENZUOLA)
  • BANI CRISTIANO (IMOLESE)
  • PALUMBO MARTIN (JUVENTUS NEXT GEN)
  • POLI FABRIZIO (JUVENTUS NEXT GEN)
  • CARLINI MASSIMILIANO (MONTEROSI TUSCIA)
  • SANTORO SALVATORE (MONTEROSI TUSCIA)
  • MAZZARANI ANDREA (PERGOLETTESE)
  • CAPELLI ALESSANDRO JULI (PRO SESTO)
  • COGLIATI PIETRO MARIA (SANGIULIANO)
  • PASCALI MANUEL (SANGIULIANO)
  • SALZANO ANIELLO (SANGIULIANO)
  • MELI MARCO (SIENA)
  • MAZZA LEONARDO (TARANTO)
  • GIACOMEL ALESSANDRO (VIRTUS VERONA)
  • NALINI ANDREA (VIRTUS VERONA)
  • MBAYE MAODO MALICK (VITERBESE)
  • RIGGIO CRISTIAN (VITERBESE)

AMMONIZIONE (XI INFR)

  • LADINETTI RICCARDO (PONTEDERA)
  • COSENZA FRANCESCO (PIACENZA)
  • CORRADI MATTIA (PRO SESTO)
  • FERRARA ANTONIO (TARANTO)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

  • FERRI LUCA (TRENTO)
  • DE CRISTOFARO ANTONIO (PICERNO)
  • SILVESTRI LUIGI (CESENA)
  • ARENA ALESSANDRO (GUBBIO)
  • FABRIZI LUCA (LATINA)
  • BOCALON RICCARDO (MANTOVA)
  • TRASCIANI DANIELE (ACR MESSINA)
  • BURRAI SALVATORE (PORDENONE)
  • CAPOGNA RICCARDO (PRO SESTO)
  • TONINELLI DARIO (PRO SESTO)
  • CONTESSA SERGIO (TURRIS)

AMMONIZIONE (VII INFR)

  • ACHIK ISMAIL (AUDACE CERIGNOLA)
  • D’AMBROSIO DARIO (CARRARESE)
  • IMPERIALE MARCO (CARRARESE)
  • SCORZA CHRISTIAN (FERMANA)
  • REDOLFI ALEX (GUBBIO)
  • CITTADINO ANDREA (POTENZA)
  • KABASHI ELVIS (REGGIANA)
  • ROSSI FAUSTO (REGGIANA)
  • ROSSETTI MATTEO (RIMINI)
  • EVANGELISTI NICOLO’ (TARANTO)
  • LOLLO LORENZO (TRIESTINA)

AMMONIZIONE (VI INFR)

  • GELLI JACOPO (ALBINOLEFFE)
  • SILVESTRO ALESSANDRO (AQUILA MONTEVARCHI)
  • CARIOLATO FABIO (ARZIGNANO V.)
  • NICCO GIANLUCA (PRO PATRIA)
  • SAPORETTI LORENZO (PRO PATRIA)
  • AURILETTO SIMONE (AVELLINO)
  • COSTA FILIPPO (FOGGIA)
  • GIRELLI STEFANO (LECCO)
  • SOUNAS DIMITRIOS (CATANZARO)
  • SALINES EMMANUELE (FERALPISALO’)
  • DALMAZZI ALESSANDRO (FIDELIS ANDRIA)
  • DI MARCO TOMMASO (VIRTUS FRANCAVILLA)
  • ALTOBELLI DANIELE (JUVE STABIA)
  • TONELLI SIMONE (RIMINI)
  • FAGGIOLI ALESSANDRO (VIRTUS ENTELLA)
  • PELLIZZER MICHELE (VIRTUS ENTELLA)

AMMONIZIONE (III INFR)

  • BONETTO ANDREA (ARZIGNANO V.)
  • ALLEGRETTO ANDREA (PICERNO)
  • ZAMBATARO EYOB (LECCO)
  • BELLI FRANCESCO (PADOVA)
  • RADREZZA IGOR (PADOVA)
  • BOBEN MATIJA (PESCARA)
  • FAELLA ALESSIO (GELBISON)
  • POZIELLO RAFFAELE (GIUGLIANO)
  • FORT FEDERICO (IMOLESE)
  • VOLPE MICHELE (JUVE STABIA)
  • CALABRESE BERNARDO (LATINA)
  • PANICO GIUSEPPE ANTONI (LUCCHESE)
  • SILVESTRO VINCENZO (MANTOVA)
  • CELESIA CHRISTIAN (ACR MESSINA)
  • LUCENTI MATTEO (PERGOLETTESE)
  • VILLA LUCA (PERGOLETTESE)
  • COLOMBINI LORENZO (RENATE)
  • GABBIANELLI GIANMARCO (RIMINI)
  • MATOSEVIC KRISTJAN (TRIESTINA)

AMMONIZIONE (II INFR)

  • CESTER STEFANO (ARZIGNANO V.)
  • PITOU JONATHAN HUGO (PRO PATRIA)
  • TROTTA MARCELLO (AVELLINO)
  • KONTEK IVAN (FOGGIA)
  • VALENTINI NAHUEL (PADOVA)
  • BREZA SEBASTIAN (CARRARESE)
  • TENTARDINI ALBERTO (CATANZARO)
  • GIGLIOTTI GUILLAUME (CROTONE)
  • FINIZIO MARIO (FIDELIS ANDRIA)
  • DANOVARO FEDERICO (FIORENZUOLA)
  • AGYEMANG GIUSEPPE (IMOLESE)
  • PICARDI MICHELE (JUVE STABIA)
  • DA GRACA COSIMO MARCO (JUVENTUS NEXT GEN)
  • SERSANTI ALESSANRO (JUVENTUS NEXT GEN)
  • NANNI NICOLA (OLBIA)
  • LAZZARINI DAVID (RIMINI)
  • CAMPAGNA JIONATHAN (TORRES)

AMMONIZIONE (I INFR)

  • TREZZA SALVATORE FRANC (AUDACE CERIGNOLA)
  • MARCONI MICHELE (AVELLINO)
  • VACCA ANTONIO (FOGGIA)
  • TORDINI MATTIA (LECCO)
  • SOMMARIVA DANIELE (PESCARA)
  • MINELLI ALESSANDRO (VIRTUS FRANCAVILLA)
  • BERTASO ALESSIO (IMOLESE)
  • TENTONI TOMMASO (NOVARA)
  • SECCI VALERIO (OLBIA)
  • NEGRO STEFANO (PORDENONE)
  • LARIBI KARIM (PRO VERCELLI)
  • IPPOLITO RICCARDO (SANGIULIANO)
  • SAGGIONETTO NICHOLAS (SANGIULIANO)

Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le modalità e i termini stabiliti dall’art. 71 C.G.S. Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:
– addebito su conto campionato;
– assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
– bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000
Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società