Cesare Di Cintio: «Vi spiego tutte le conseguenze del calcioscommesse»

491

Gentili lettori,

il primo giugno 2011 verrà ricordato come un’altra data in cui il calcio Italiano ha avuto l’attenzione della Magistratura per avvenimenti che, con lo sport, hanno nulla a che vedere.

Stiamo parlando di una vicenda che rischia di macchiare la credibilità dei campionati professionistici perchè il Giudice per Indagini Preliminari presso il Tribunale di Cremona, Guido Salvini, ha emesso una ordinanza di custodia con la quale 16 persone, appartenenti al mondo del calcio, sono state sottoposte a misura cautelare (carcere ed arresti domiciliari).

L’inchiesta, denominata Last Bet ( ultima scommessa), ha preso origine da una denuncia del Direttore Generale della Cremonese il quale, insospettito per alcune situazioni “anomale” legate allo svolgimento del gioco domenicale, ha chiesto l’intervento della Giustizia Ordinaria per verificare se fossero stati commessi dei reati diretti alla alterati dei risultati sportivi.

E’ doveroso sottolineare che il procedimento penale si trova in fase di indagini preliminari per cui si tratta di accuse che dovranno, necessariamente, esser riscontrate in un giudizio.

Secondo il teorema accusatorio gli indagati, al fine di modificare l’esito di alcune partite, avrebbero (usiamo doverosamente il condizionale) posto in essere una serie di comportamenti diretti alla falsificazione della competizione sportiva.

L’art.1 legge 13 dicembre 1989, n. 401 disciplina specificamente la «frode in competizioni sportive» e sanziona «chiunque offre o promette denaro o altra utilità a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal CONI, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo» ( pena da 1 mese ad 1 anno di reclusione).

Nella fattispecie l’ accusa della Procura della Repubblica di Cremona è ben più grave.

Gli indagati sono, infatti, ritenuti responsabili di aver aver costituito una organizzazione criminale (associazione a delinquere ex art. 416 cp) finalizzata all’ alterazione dei risultati sportivi di partite di campionati professionistici, di Seconda e Terza Serie, sulle quali sarebbero sarebbero state poi scommesse ingenti somme di denaro da parte degli indagati stessi ( La pena per l’associazione a delinquere è da 3 a 7 di reclusione per i promotori e da 1 a 5 anni di reclusione per i partecipanti).

Per tale motivo sono in carcere e agli arresti domiciliari numerosi nomi, più o meno noti, del calcio Italiano che evito in questa se di ripetere. Altri sono indagati a piede libero.

Mio compito è spiegare cosa potrà accedere ai protagonisti di questa vicenda sia da un punto di vista Penale che Sportivo.

Sotto il primo profilo è necessario ribadire che l’ordinanza emessa dal GIP di Cremona non è una sentenza di condanna a carico di alcuno degli indagati.

Si tratta di un provvedimento emesso a fronte di indagini dalle quale sono emersi, a parere del GIP, gravi indizi di colpevolezza ( è un presupposto ex art. 273 cpp per l’applicazione di misure restrittive) a carico degli indagati ai quali è stata limitata la libertà per evitare il pericolo di reiterazione criminosa, quello di fuga oppure quello di inquinamento probatorio(art. 274 cpp).

Entro i 5 giorni successivi l’esecuzione dell’ordinanza di custodia tutti i soggetti sottoposti a misura cautelate, in carcere e agli arresti domiciliari, dovranno esser interrogati dal GIP al quale potranno fornire la loro versione dei fatti.

È diritto degli indagati avvalersi della facoltà di non rispondere ma se decideranno di parlare dovranno rendere delle dichiarazioni verosimili per poter sperare di esser scarcerati o sottoposti a misura meno restrittiva dal GIP stesso.

Chi è in carcere, infatti, potrà andare agli arresti domiciliari mentre chi si trova già agli arresti domiciliari potrà esser sottoposto a misure non custodiali come l’ obbligo dimora oppure l’obbligo di firma.

Altra possibilità è che l’ordinanza possa esser impugnata avanti al Tribunale della Libertà che dovrà vagliare la legittimità dei provvedimenti emessi dal GIP.

In tali casi fondamentale sarà la strategia difensiva.

In caso di scarcerazione il procedimento continuerà sino alla conclusione delle indagini all’esito delle quali ivi potrà esser o meno il rinvio a giudizio degli indagati.

Veniamo ora al profilo sportivo della vicenda.

L’ordinamento stigmatizza pesantemente il fenomeno delle scommesse e degli illeciti sportivi. L’art. 6 del Codice di Giustizia sportiva statuisce “ai soggetti dell’ordinamento federale, ai dirigenti, ai soci e ai tesserati delle società appartenenti al settore professionistico è fatto divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o per interposta persona…..”.

La violazione di tale disposizione comporta sanzioni che vanno dalla inibizione alla squalifica non inferiore ai 18 mesi.

La vicenda, tuttavia, non si limita alle ipotesi di cui all’art. 6 cds appena citato, poichè l’art. 7 cds punisce con con la squalifica non inferiore ai 3 anni, o con la inibizione, chi ha commesso atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara.

Si evidenzia, infine, che se ipoteticamente ( e sottolineo ipoteticamente) dovesse esser accertata la responsabilità diretta di una delle società di appartenenza dei soggetti coinvolti nella presente vicenda potrebbero esser comminate sanzioni molti severe in base all’art. 18 cds: penalizzazione di uno o più punti in classifica, retrocessione all’ultimo posto in classifica del campionato di competenza, esclusione totale dal campionato o da qualsiasi altra competizione agonistica.

Sotto questo profilo sarà la Procura Federale della FIGC a dover fare luce sulla vicenda per poter giungere entro l’inizio della prossima stagione che, inizierà il prossimo 1.7.2011, con la celebrazione dei processi sportivi sperando che la celerità dei medesimi non vada a discapito dei soggetti coinvolti.

[Cesare Di Cintio – Fonte: www.tuttomercatoweb.com]