La prova Tv, Lavezzi e Robinho: qualcosa ci sfugge

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Gentilissimi lettori, mi è stato chiesto di parlare di prova TV in relazione ai casi più discussi del momento ed, in particolare, con riferimento agli episodi di Robinho, accaduto nella scorsa domenica di campionato, e quello di Lavezzi della giornata precedente.

Perché non c’è stata prova TV anche per Robihno come per Lavezzi?
Il fallo di mano del milanista deve esser paragonato a quello commesso da Giardino, nel corso di Fiorentina- Palermo del 2008, cui seguirono due giornate di squalifica per il giocatore Viola oppure l’infrazione è stata catalogata come “involontaria” come avvenne per Adriano allorquando, nel corso di un derby Inter-Milan, colpì la palla con la mano e fece goal ai Rossoneri?

Perché prova TV per Lavezzi e per Robinho no? Sono domande che aleggiano nelle teste dei tifosi in questi giorni alle quali cercherò di dare delle risposte. Facciamo ordine. Quanto a Lavezzi e al Napoli credo di dover spendere due parole. Distinguiamo il profilo morale da quello giuridico della questione poiché i ragionamenti appaiono francamente differenti. Se da un punto di vista morale siamo tutti d’accordo che il gesto sia da censurare, da quello giuridico debbo scrivere qualche riga per spiegare come si è potuti arrivare alla conferma della sanzione inflitta dal Giudice Sportivo. Precedentemente avevo illustrato i possibili scenari del procedimento di secondo grado non considerando ciò che poi si è verificato, ovvero che la decisione è stata assunta sulla base di immagini depositate (così sembrerebbe) ma non valutate in origine. Il riferimento è ovviamente al video di Mediaset Premium dal quale si sarebbe evinto lo sputo di Lavezzi in modo chiaro.

Il punto della questione ruota, appunto, intorno alla legittimità o meno di una analisi effettuata, in secondo grado, su filmati dei quali nel provvedimento impugnato non vi era stata alcuna menzione dato che venivano “acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Sky), di piena garanzia tecnica e documentale” ( così recitava il provvedimento del Giudice Sportivo).
Alla luce di quanto esposto ritengo di sottolineare che se altre immagini ( e sottolineo “se”) erano state acquisite sin dall’inizio nel giudizio avanti al Giudice Sportivo, sebbene non analizzate, di queste bisognava dare atto nel provvedimento di squalifica, per evitare che qualcuno potesse pensare che ciò che in molti hanno “malignato”, ovvero che le prove ( nuove?) sono state allegate solo in un secondo momento.

Ciò premesso, da un punto di vista tecnico, se la conferma ( e sottolineo sempre il “se”) della sanzione è avvenuta sulla base di atti non menzionati nel provvedimento impugnato significa che il Giudice Sportivo non è stato ligio al dovere di indicare le fonti di prove prodotte dalla Procura Federale e, quindi, l’eventuale conferma basata su altri presupposti ( rispetto a quelli menzionati in origine) appare giuridicamente discutibile.

Il problema, infatti, nasce dalla poca chiarezza e dalla contraddittorietà del provvedimento impugnato che, se avesse ab origine indicato tra le fonti di prova anche le immagini di Mediaset, non avrebbe prestato il fianco ai sospetti. Inoltre, tutto ciò ha, dal mio punto di vista, penalizzato pesantemente la difesa del Napoli che, preparatasi sui filmanti di Sky, si è imbattuta all’improvviso innanzi a materiale probatorio precedentemente non menzionato.
Vero che la giustizia sportiva deve esser celere ma è altrettanto vero che in troppi casi alla sommarietà dei giudizi è conseguita in troppi casi la palese differenza di trattamento tra situazioni simili.

Quanto, invece, a Robihno ed alla possibilità che venisse applicata la prova televisiva per il fallo di mano commesso in Chievo-Milan di domenica scorsa, invece, è necessario fare una premessa.
In base all’art. 35 1.3 n. 3 CGS “le immagini televisive possono essere utilizzate come prova di condotta gravemente antisportiva”, oltre che negli altri casi indicati dalla norma, anche nell’ipotesi in cui un tesserato commetta un atto dal quale derivi “la realizzazione di una rete colpendo volontariamente il pallone con la mano” sempre che si tratti di episodi non “visti dall’arbitro”.

Venendo al caso di specie, l’applicazione della prova TV risultava, in origine, difficile per due ordini di ragioni: uno, l’arbitro era in ottima posizione e non aver visto significava avere avuto gravi problemi di vista poiché a pochi metri dall’azione. In secondo luogo non si trattava di rete segnata direttamente e dolosamente ( volontariamente ) con la mano ma di azione nel corso della quale il giocatore “addomesticava” un pallone difficile con la parte alta del braccio e, solo successivamente, compiva un gesto tecnico da cui scaturiva rete.

La fattispecie esaminata appare diversa rispetto a quella nella quale Gilardino aveva effettivamente e direttamente segnato una rete con la mano della quale l’arbitro non se ne era proprio accorto. Nell’ipotesi che ci occupa il direttore di gara sembrava aver visto perché in buona posizione e, successivamente, valutato ( pur commettendo un errore) l’azione di Robinho il che e rendeva, a priori, inapplicabile la prova televisiva con la conseguenza che nessuna squalifica poteva esser inflitta al milanista.

[Cesare Di Cintio – Fonte: www.tuttomercatoweb.com]