MILANO – Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 6 maggio 2025, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate
Il Giudice sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della sedicesima giornata ritorno i sostenitori delle Società Bologna, Como, Genoa, Hellas Verona, Internazionale, Juventus, Lecce, Milan, Monza, Napoli, Parma, Roma e Torino hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS,
delibera
salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.
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Ammenda di € 20.000,00 con diffida: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, per tutta la durata della gara, esposto uno striscione offensivo nei confronti delle istituzioni calcistiche senza mai essere stato rimosso (€ 10.000,00); per avere inoltre, nel corso della gara, lanciato quattro fumogeni sul terreno di giuoco e numerosi petardi e fumogeni nel recinto di giuoco che in un’occasione, al 5° del primo tempo, costringevano l’Arbitro a sospendere la gara per circa cinque minuti (€ 10.000,00 e diffida); sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 7.000,00: alla Soc. BOLOGNA per avere suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo, intonato in due occasioni un coro offensivo nei confronti del Direttore di gara (€ 3.000,00); per avere inoltre, nel corso della gara, lanciato due fumogeni ed alcuni bicchieri di plastica nel recinto di giuoco (€ 4.000,00); sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. JUVENTUS a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa due minuti l’inizio del secondo tempo.
Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, al 24° del primo tempo, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMENDA DI € 15.000,00
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA
AMMONIZIONE
SETTIMA SANZIONE
SECONDA SANZIONE
PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO
AMMONIZIONE
UNDICESIMA SANZIONE
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (NONA SANZIONE)
OTTAVA SANZIONE
SETTIMA SANZIONE
SESTA SANZIONE
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)
TERZA SANZIONE
SECONDA SANZIONE
PRIMA SANZIONE
PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO
AMMONIZIONE
TERZA SANZIONE
SECONDA SANZIONE
AMMONITI
SECONDA SANZIONE
ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA
Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.
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