MILANO – Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 16 dicembre 2025, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate.
Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quindicesima giornata andata i sostenitori delle Società Atalanta, Fiorentina, Genoa, Lazio, Lecce, Milan, Parma, Roma, Torino hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS,
delibera
salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.
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Ammenda di € 12.000,00: alla Soc. GENOA per avere suoi sostenitori, al 39° del secondo tempo, nel proprio settore, acceso numerosi fumogeni che costringevano l’Arbitro a interrompere la gara per circa un minuto e mezzo, per avere, inoltre, al termine della gara colpito un Assistente con due monete, senza conseguenze lesive; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 7000,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato numerosi petardi e fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 5000,00: alla Soc. UDINESE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, intonato un coro becero nei confronti della squadra avversaria.
Ammenda di € 4000,00: alla Soc. BOLOGNA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato tre bottigliette e numerosi bicchieri di plastica nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS
Ammenda di € 2000,00: alla Soc. FIORENTINA per avere suoi sostenitori, al 46° del primo tempo, lanciato un petardo nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 2000,00: alla Soc. HELLAS VERONA a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa due minuti l’inizio del secondo tempo.
Ammenda di € 2000,00: alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, nel corso del primo tempo, intonato un coro insultante nei confronti di un calciatore della squadra avversaria.
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA E AMMENDA DI €10.000,00
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)
AMMONIZIONE
SECONDA SANZIONE
PRIMA SANZIONE
PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)
AMMONIZIONE
TERZA SANZIONE
SECONDA SANZIONE
PRIMA SANZIONE
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)
TERZA SANZIONE
PRIMA SANZIONE
ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA E AMMENDA DI €5.000,00
AMMONITI
PRIMA SANZIONE
Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato LNPA delle società.
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