MILANO – Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 17 marzo 2026, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate.
Gare del 13-14-15-16 marzo 2026 – Decima giornata ritorno
In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:
Gara Soc. COMO – Soc. ROMA
Il Giudice Sportivo,
ricevuta dalla Soc. Roma segnalazione ex art. 61, comma 2 CGS (a mezzo PEC pervenuta alle ore 16.53 del 16 marzo 2026) in merito al possibile scambio di persona in relazione all’ammonizione inflitta al calciatore Wesley (Roma) al 19° del secondo tempo;
acquisite ed esaminate le relative immagini televisive, allegate alla segnalazione, di piena garanzia tecnica e documentale;
richiesto e ricevuto un supplemento di istruttoria da parte del Direttore di gara designato Sig. Davide Massa nel quale il medesimo dichiarava che al 19° del secondo tempo il calciatore n. 38 del Como Diao era contrastato in maniera regolare dal calciatore n. 2 della Roma Rensch ma, al contempo, subiva un intervento falloso dal calciatore n. 43 della Roma Wesley;
acquisita, altresì, la dichiarazione del VAR designato Sig. Michael Fabbri che confermava di aver effettuato, come da prassi, il check di controllo per un possibile scambio di persona senza ritenere che ci fossero i presupposti per l’intervento del VAR ai sensi del Protocollo;
P.Q.M.
dichiara di non poter applicare quanto previsto all’art. 61 comma 2 in ordine alla segnalazione della Soc. Roma.
Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della decima giornata ritorno i sostenitori delle Società Bologna, Genoa, Hellas Verona, Inter, Juventus, Lazio, Milan, Napoli, Pisa e Udinese hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti della Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS,
delibera
salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti della Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.
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Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. TORINO a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente provocato il ritardo di circa due minuti dell’inizio della gara
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA E AMMENDA DI €1.500,00
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)
PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO
AMMONIZIONE
SETTIMA SANZIONE
SESTA SANZIONE
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)
TERZA SANZIONE
SECONDA SANZIONE
PRIMA SANZIONE
PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO
AMMONIZIONE
TERZA SANZIONE
PRIMA SANZIONE
ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato LNPA delle società.
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