Il Giudice Sportivo cons. Ines Pisano, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Moreno Frigerio, nel corso della riunione del 10 maggio 2025, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate.
Gara Soc. COSENZA – Soc. CESENA
Il Giudice sportivo,
letto il referto arbitrale ed il rapporto dei collaboratori della Procura federale, ritiene necessario che venga inviata, a cura della medesima Procura, acquisite anche ulteriori informazioni dai Responsabile d’Ordine Pubblico, una dettagliata relazione aggiuntiva in ordine al lancio di fumogeni avvenuto durante la gara.
Il Giudice sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della diciannovesima giornata ritorno sostenitori delle Società Bari, Brescia, Cittadella, Cremonese, Juve Stabia, Mantova, Modena, Palermo, Pisa, Reggiana, Sampdoria, Sassuolo e Spezia hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, con efficacia esimente,
delibera
salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei suoi sostenitori.
Ammenda di € 20.000,00: alla Soc. PALERMO per avere suoi sostenitori, al 4° del primo tempo e poco prima dell’inizio del secondo tempo, indirizzato un fascio di luce-laser in direzione di un calciatore; per avere inoltre, al 5° ed all’11° del secondo tempo, lanciato un fumogeno sul terreno di giuoco che costringeva, in entrambe le occasioni, l’Arbitro a sospendere la gara per circa trenta secondi; per avere infine, nel corso della gara, lanciato sette fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 15.000,00: alla Soc. JUVE STABIA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, indirizzato verso i componenti della panchina avversaria sputi e getti d’acqua, per avere inoltre, nel corso del primo tempo, lanciato due accendini sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. MODENA per avere suoi sostenitori, poco prima dell’inizio del secondo tempo, lanciato due fumogeni nel recinto di giuoco che danneggiavano la rete di una porta, costringendo pertanto l’Arbitro a ritardare l’inizio della frazione di giuoco di circa tre minuti; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. CARRARESE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato due petardi ed un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. SAMPDORIA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato due fumogeni ed una bottiglietta di plastica sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 2.500,00: alla Soc. BARI per avere suoi sostenitori, al 40° del secondo tempo, lanciato due fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)
AMMONIZIONE
TERZA SANZIONE
PRIMA SANZIONE
PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO
AMMONIZIONE
UNDICESIMA SANZIONE
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (NONA SANZIONE)
OTTAVA SANZIONE
SETTIMA SANZIONE
SESTA SANZIONE
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)
TERZA SANZIONE
SECONDA SANZIONE
PRIMA SANZIONE
PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO
AMMONIZIONE
UNDICESIMA SANZIONE
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (NONA SANZIONE)
SETTIMA SANZIONE
SESTA SANZIONE
TERZA SANZIONE
SECONDA SANZIONE
PRIMA SANZIONE
ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMONIZIONE
ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA
NON ESPULSI
SQUALIFICA A TUTTO IL 30 GIUGNO 2025
ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.
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