Squalificati in Serie A 2025/2026 dopo la 38° giornata

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serie a 01

Quattro giornate di squalifica per Grassi della Cremonese, due giornate per Kabasele dell’Udinese e Djuric della Cremonese

MILANO – Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 25 maggio 2026, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate.

a) SOCIETÀ

Il Giudice Sportivo,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della diciannovesima giornata ritorno i sostenitori delle Società Bologna, Hellas Verona, Lecce, Napoli, Parma, Roma e Torino hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS,

delibera

salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

* * * * * * * * *

Ammenda di € 15.000,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato due fumogeni sul terreno di giuoco, sette petardi e numerosi fumogeni nel recinto di giuoco; recidiva reiterata; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS

Ammenda di € 8.000,00: alla Soc. CREMONESE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato oggetti di varia natura sia sul terreno sia nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS

Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. CREMONESE per avere, suoi sostenitori nel corso del secondo tempo, intonato ripetutamente cori ingiuriosi nei confronti del Direttore di gara.

Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. BOLOGNA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato un petardo e due fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. UDINESE a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente provocato il ritardo di due minuti dell’inizio del secondo tempo.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, al 38° del secondo tempo, lanciato due fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. TORINO per avere suoi sostenitori, al 42° del secondo tempo, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

  • GRASSI Alberto (Cremonese): per avere, al 28° del secondo tempo, proferito una espressione blasfema, avvicinandosi con fare minaccioso al Direttore di gara spingendolo leggermente.

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA E AMMENDA DI €5.000,00

  • KABASELE Christian (Udinese): per avere, al 19° del secondo tempo, con il pallone non a distanza di giuoco, colpito un calciatore della squadra avversaria con un calcio ad una gamba. senza conseguenze.

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

  • DJURIC Milan (Cremonese): per essere, al 28° del secondo tempo, quale calciatore in panchina, entrato sul terreno di giuoco rivolgendo ad un Assistente espressioni ingiuriose.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA E AMMENDA DI €5.000,00

  • OKEREKE Chidozie David (Cremonese): per avere, al 28° del secondo tempo, entrando sul terreno di giuoco, assunto un atteggiamento gravemente irrispettoso nei confronti del Direttore di gara.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

  • VALENTINI Nicolas (Hellas Verona): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

  • BRITSCHGI Sascha (Parma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
  • MKHITARYAN Henrikh (Inter): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
  • RAMADANI Ylber (Lecce): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).
  • VARDY Jamie Richard (Cremonese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE E AMMENDA DI € 1.500,00 CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

  • BIANCHETTI Matteo (Cremonese): sanzione aggravata perché capitano della squadra.
    MAIGNAN Mike Peterson (Milan): sanzione aggravata perché capitano della squadra.

AMMONIZIONE

TERZA SANZIONE

  • RODRIGUEZ CARABALLO Jesus (Como)
  • VANDEPUTTE Jari (Cremonese)

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (NONA SANZIONE)

  • THORSTVEDT Kristian (Sassuolo)

AMMONIZIONE

SETTIMA SANZIONE

  • COELHO OLIVEIRA Tiago Gabriel (Lecce)
  • VALENTI Lautaro Rodrigo (Parma)

SESTA SANZIONE

  • DA SILVA FIGUEIREDO FREITAS José Pedro (Cagliari)
  • KARLSTRÖM Jesper (Udinese)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

  • GILA FUENTES Mario (Lazio)
  • MARTINEZ Lautaro Javier (Inter)
  • MORENO PEREZ Alberto (Como)
  • PAVLOVIĆ Strahinja (Milan)
  • SULEMANA Kamaldeen (Atalanta)
  • THORSBY Morten (Cremonese)

TERZA SANZIONE

  • BUKSA Adam (Udinese)
  • KAKARI Ibrahim Sulemana (Cagliari)
  • ZIÓŁKOWSKI Jan Stanislaw (Roma)

SECONDA SANZIONE

  • AHANOR Honest (Atalanta)
  • KALULU KYATENGWA Pierre Kazaye Rommel (Juventus)
  • LOVRIĆ Sandi (Hellas Verona)

PRIMA SANZIONE

  • MACCHIONI Tommaso (Sassuolo)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

  • EBOSSE Enzo Jacques Rodolphe (Torino)
  • MILLER Lennon (Udinese)
  • NOSLIN Tijjani (Lazio)

AMMONIZIONE

TERZA SANZIONE

  • PICCININI Gabriele (Pisa)

PRIMA SANZIONE

  • ZHEGROVA Edon (Juventus)

Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato LNPA delle società.